Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6318 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6318 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEPE FRANCESCO N. IL 23/05/1960
PATAKI MELANIA IOANA N. IL 06/06/1976
avverso l’ordinanza n. 93/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
29/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fif
‘,La- Lc2-

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 29 giugno 2015 il Tribunale del riesame di Bologna in accoglimento
dell’appello presentato dal Pubblico Ministero disponeva il sequestro preventivo
dell’appartamento sito in Bologna Via Saragozza 71 ritenendo sussistente il fumus del reato di
occupazione arbitraria e violenta dell’immobile nel comportamento tenuto da PEPE Francesco.
Ricorrono per cassazione PEPE Francesco e la moglie PATAKI Melania Ioana con un unico

errata applicazione dell’articolo 54 codice penale sottolineando la situazione disperata in
cui si trovava la coppia con quattro figli a carico.

Illogicità della motivazione con riguardo all’esclusione dello stato di necessità

Il ricorso deve essere respinto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’occupazione
arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP rientra nella previsione dell’art. 54 cod.
pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la
scrinninante dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere
i propri problemi abitativi ( cfr. fra le altre Cass. N. 4292 del 2012 rv. 251800).
Può quindi affermarsi che nel caso di specie il giudice del riesame ha dato atto di avere
esaminato e valutato gli elementi accusatori e quelli prospettati dalla difesa e all’esito di essere
pervenuto alla affermazioni di sussistenza del fumus del reato in argomento di cui ha dato
conto nel provvedimento in questa sede censurato. Così come ha dato conto della sussistenza
del periculum in mora.
Deve rilevarsi che le censure mosse all’impugnato provvedimento, sotto l’apparente deduzione
di vizi attinenti alla violazione di legge, prospettano una inammissibile richiesta di rivalutazione
del merito inammissibile in questa sede dove deve essere apprezzata solo la presenza di seri
indizi della sussistenza di queste condizioni, delle quali la piena prova è riservata al merito.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces uali.
Così deliberato in Roma il 25.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il esidente
nto i SPOSITO

ricorso con il quale lamentano:

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