Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6317 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6317 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REINHARD SOFIA N. IL 24/02/1987
avverso la sentenza n. 3650/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/10/2013
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Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Reinhard Sofia in ordine ai reati di cui agli
articoli 110,624,625 n.4 c.p., ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
ritenuto sussistente nei suoi confronti la recidiva
facoltativa, senza avere prima accertato l’esistenza dei
presupposti formali della stessa e senza avere fatto uso
della facoltà riconosciuta dalla legge di escluderla o
meno.
Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto la Corte territoriale ha, con
motivazione adeguata e congrua, spiegato le ragioni per
cui ha disposto l’aumento di pena di un anno per la
recidiva facoltativa contestata alla ricorrente, in
considerazione del profilo di pericolosità dalla stessa
manifestato pari a quello della coimputata Basso Barbara.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna de]tkricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
all’art.99 c.p., in quanto la Corte territoriale avrebbe
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.10. 2013