Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6316 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6316 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELTRAMMI MAURIZIO N. IL 01/07/1989
avverso la sentenza n. 3368/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 23/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Milano – giudice monocratico – applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli art 624 e 625 c.1 e 2
c. p. ;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando l’erronea qualificazione
del fatto prospettata dalle parti e recepita dal giudice, dovendosi ritenere il fatto come reato
– Ritenuto che l’impugnazione è estremamente generica, oltre che manifestamente infondata,
atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un
adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina di non
ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: “In tema
di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione
del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in
cui sussiste l’eventualità’ che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve
essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità”
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10692 del 11/03/2010 Cc. (dep. 18/03/2010) Rv. 246394);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie, talché la motivazione è
sufficiente;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.
tentato e non consumato;