Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6316 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6316 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO LUIGI N. IL 06/09/1972
avverso l’ordinanza n. 229/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
05/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
10-4e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 17/11/2015

,

RITENUTO IN FATI-0

1.II Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, decideva sull’appello del pubblico
ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro
preventivo del “Lido dei gabbiani”, e del “Lido Fontana Bleu” riferibili a Russo
Luigi, indagato per l’art. 12 quihquies

della legge n. 356 del 1992 per essere

intestatario fittizio di beni riconducibili alla famiglia Vargas del clan dei casalesi.
Il collegio di merito accoglieva l’appello evidenziando la consistenza del quadro

cessione dell’azienda alla società “Sicur sud G.A. s.r.l.” (sottoposta a sua volta
a sequestro preventivo in quanto il suo titolare era imputato del reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen.) con ogni probabilità era stata effettuata per evitare
misure ablative conseguenti alla collaborazione dei Vargas, il che rendeva attuali
le esigenze cautelari.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso tr311~21:zhatl’indagato che
deduceva (limitatamente al sequestro preventivo dei beni strumentali
all’esercizio dell’impresa “Lido dei gabbiani”): violazione di legge processuale in
quanto il vincolo reale sarebbe stato applicato in assenza di esigenze attuali. Si
rimarcava che la cessione del Lido dei gabbiani alla società Secur Sud G.A.
s.r.l. era avvenuta circa due anni prima che fosse avanzata la richiesta di
sequestro preventivo, ovvero il 18 luglio 2012. Tale circostanza non
consentirebbe di ritenere che la cessione fosse finalizzata ad impedire che i beni
dei Vargas venissero sottoposti a vincolo reale. Dunque mancherebbero gli
elementi per ritenere attuale l’esigenza cautelare di evitare di aggravare o
protrarre le conseguenze dei reati in indagine. Né potevano essere ritenute
rilevanti le autonome vicende giudiziarie della società cessionaria, anche tenuto
conto del fatto che la cessione aveva solo carattere temporaneo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.2. Le ragioni poste dal ricorrente a fondamento dell’asserita inesistenza delle
esigenze cautelari sono manifestamente infondate. La emersione di un serio
fumus in ordine alla consumazione del reato previsto dall’art. 12 quinquies della
legge n. 356 del 1992 da parte del Russo e la riconducibilità dei beni in
sequestro ai Vargas rendono quanto mai attuali le esigenze cautelari, come
correttamente rilevato nell’ordinanza impugnata. Il collegio territoriale
evidenziava infatti che era «ragionevole ritenere che l’alienazione sia stata
2

indiziario e, con specifico riguardo al “Lido dei gabbiani”, rilevando come la


dettata proprio dall’esigenza di evitare, quale prevedibile conseguenza del
pentimento dei Vargas, l’adozione del vincolo reale, ciò che rende più attuali le
esigenze cautelari ed il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato»
(pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una argomentazione che evidenzia con chiarezza come i beni in
sequestro, se non vincolati /avrebbero potuto essere dispersi.
L’argomento proposto dal ricorrente, ovvero la circostanza che la cessione del
bene in contestazione alla società Secur Sud G.A. s.r.l. avveniva prima dell’avvio

infatti, che vi sia collegamento temporale tra il momento in cui emergono gli
elementi che consentono l’avvio delle indagini per il reato di cui all’art. 12
quinquies legge n. 356 del 1992 ed il momento in cui vengono poste in essere
le operazioni di dissimulazione della titolarità del bene.
L’avvio del percorso giudiziale di accertamento dei reati dipende da circostanze
che in nessun modo incidono sulla esistenza delle esigenze cautelari; la cessione
del “Lido dei gabbiani” è sufficiente ad indicare il pericolo di dispersione dei
beni ed è idonea a legittimare la applicazione della cautela reale. La assenza
di contestualità tra procedimento penale, iniziative cautelari e condotta
contestata non rileva, essendo l’operazione dissi mulatoria giustificata dalla
ragionevole probabilità che i beni ceduti potessero essere vincolati dall’autorità
giudiziaria.

2. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della
somma di euro 1000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

delle indagini per il reato per cui si procede / non ha pregio. Non è necessario,

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