Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6315 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6315 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMAGNOLI ROSARIO N. IL 15/09/1953
ROMAGNOLI PASQUALE N. IL 01/01/1979
ROMAGNOLI ARIANNA N. IL 17/09/1990
avverso l’ordinanza n. 474/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
11/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
1,té/sentite le conclusioni del PG Dott. e t: zo /4.c.t

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Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art.
324 c.p.p., ha parzialmente confermato il provvedimento emesso dal G.i.p. dello stesso
Tribunale in data 6.3.2015, ravvisando il fumus della sola usura di cui al capo 1 (in danno
delle pp.00. IOVINO GENNARO e GIOVANNA, in atti generalizzate), in relazione alla quale
era indagato il solo ROSARIO ROMAGNOLI, in atti generalizzato, e confermando i sequestri
preventivi ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 disposti nei confronti della terza ARIANNA

ROMAGNOLI, in atti generalizzato (limitatamente all’azienda individuale omonima), e nei
confronti dell’indagato ROSARIO ROMAGNOLI (limitatamente ai conti correnti ed
all’autovettura LANCIA MUSA tg. DC332WL);
– che, contro tale provvedimento, l’indagato ed i menzionati terzi hanno proposto, con
l’ausilio di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, ricorso per cassazione;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., si è proceduto
al controllo della regolarità degli avvisi di rito: all’esito, le parti presenti hanno concluso
come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in atti;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia
di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una
procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 c.p.C., ed in difetto il
ricorso è inammissibile (Sez. II, sentenza n. 6611 del 3.12.2013, dep. 12.2.2014, C.E.D:
Cass. n. 258580);
– che, pertanto, il ricorso dei terzi ARIANNA e PASQUALE ROMAGNOLI è inammissibile,
perché redatto e sottoscritto da avvocato che si qualifica (f. 1 del ricorso) quale mero
difensore, e non procuratore speciale, e non allega la procura speciale, né in alcuna parte
del ricorso ne evoca l’esistenza;
– che l’indagato ROSARIO ROMAGNOLI deduce mancanza della motivazione quanto al
fumus del reato di cui al capo 1), violazione dell’art. 644-ter c.p., erronea valutazione degli
atti offerti dalle parti, mancata valutazione del periculum, errata valutazione della data di
consumazione del reato ai fini della prescrizione>; difetterebbe, inoltre, il requisito della
sproporzione (rilevante ai fini della confiscabilità ex art. 12-sexies cit.), e sarebbe infine
erroneo il calcolo delle entrate relativo al 2008;

ROMAGNOLI, in atti generalizzata (integralmente), nei confronti del terzo PASQUALE

- che, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, non anche l’illogicità
manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett. E), c.p.p.
(così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED
Cass. n. 226710 ss.; conforme, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini,

cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p. può essere
proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione
apparente, ma non per mero vizio logico della stess4;
– che, pertanto, il ricorso è presentato per motivi non consentiti, poiché tutte le censure
difensive si sostanziano in vizi di motivazione, al contrario non assolutamente carente né
meramente apparente: il Tribunale del riesame ha, infatti, compiutamente indicato (f. 3 ss.)
le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il fumus del reato in oggetto (essenzialmente
valorizzando le dichiarazioni delle pp.00., le cui imprecisioni sono state ritenute inerenti ad
elementi marginali, non al nucleo essenziale del reato contestato), ritenuto allo stato non
prescritto, poiché l’ultima corresponsione di interessi risale al giugno 2006 (f. 3),
valorizzando, quanto al periculum, la finalizzazione della misura reale in oggetto alla
confisca (il che non richiedeva ulteriori considerazioni), ed evidenziando docuOnfitalmente
(f. 6) la sussistenza delle necessaria sproporzione tra redditi dichiarati da ROSARIO
ROMAGNOLI ed entrate accertate, in difetto di travisamenti o valide prove contrarie, il tutto
con motivazione non certo assente, né meramente apparente, e quindi in difetto di
violazioni di legge;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che essi hanno proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per
colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità delle rispettive colpe della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 17 novembre 2015

Il compf nente estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente

CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per

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