Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6314 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6314 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIORGIO CARMELO N. IL 29/01/1991
avverso la sentenza n. 12395/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 26/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. a
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Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’imputato CARMELO GIORGIO, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi
confronti, in ordine al reato ascrittogli, la pena concordata dalle parti, deducendo vizio di
motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato (che integrerebbe gli
estremi del mero tentativo);

l’inammissibilità del ricorso;
– che all’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della
regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito questa Corte ha deciso come da dispositivo in atti;
– che il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in difetto
dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, ritenendo motivatamente la correttezza
della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Deve, in proposito, rilevarsi che, per
consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, in motivazione), in tema di
patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione
giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in
quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su
di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
pen. Nondimeno, l’errore sul

b) cod. proc.

nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto

orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che
l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte
in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità;
– che, nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non
risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come
proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

– che il P.G., con requisitoria scritta pervenuta in data 7.9.2015, ha chiesto dichiararsi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale 17.11.2015

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