Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6313 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6313 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAN! FABIO N. IL 23/04/1980
avverso la sentenza n. 1980/2015 TRIBUNALE di BRESCIA, del
09/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. S
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IpeA,c)
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Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Brescia applicava all’imputato la pena concordata di mesi sei di
reclusione ed euro 300 di multa per il reato di truffa. La pena veniva richiesta
personalmente all’imputato, difeso d’ufficio, nel corso di un giudizio direttissimo.

2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso che deduceva: la nullità

dell’interrogatorio di garanzia in quanto il relativo avviso non era stato

telefono dell’abitazione, che il numero telefonico ed il numero di fax dello studio
professionale.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso evidenziando che la
denunciata irregolarità della notifica (effettuata al difensore di ufficio piuttosto
che a quello di fiducia) integrava una nullità generale a regime intermedio che
era stata sanata dal successivo consenso alla applicazione di pena concordata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato
1.1. Il collegio condivide l’orientamento secondo cui l’omessa

notifica al

difensore di fiducia dell’avviso dell’interrogatorio di garanzia determina una
nullità a regime intermedio dell’atto e la conseguente perdita di efficacia della
misura cautelare giusto il disposto dell’art. 302 c.p.p. (Sez. Un., n. 2 del 26
marzo 1997, Procopio, Rv. 208269). In discussione è dunque soltanto il profilo
attinente l’eventuale sanatoria della menzionata nullità per la sua omessa
deduzione nel corso dell’espletamento dell’atto ai sensi della prima parte del
secondo comma dell’art. 182 cod.proc.pen. In tal senso, alla luce delle risultanze
in atti cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale della questione, deve
ritenersi che le doglianze del ricorrente siano fondate. Ed infatti il disposto della
norma citata presuppone logicamente che, nell’immediatezza dell’espletamento
dell’atto cui la nullità si riferisce, la parte onerata della sua deduzione conoscesse
o fosse in grado di conoscere il vizio da eccepire. In tal senso va dunque ribadito
che, qualora venga omesso l’avviso per l’interrogatorio di garanzia dovuto al
difensore di fiducia dell’indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata,
ove l’indagato stesso rinunci all’assistenza del detto difensore, accettando di
essere assistito da un legale d’ufficio e questi non la eccepisca (Cass. Sez. 5, n.

2

comunicato al difensore di fiducia malgrado lo stesso avesse fornito sia il numero

3.

47374 del 06/10/2014 Rv. 261007; Cass. Sez. 2, n. 535/09 del 12 dicembre
2008, Dimodugno, Rv. 242721).
1.2. Nel caso di specie non solo la nullità non veniva eccepita ma l’imputato
accettava di definire il processo con l’applicazione della pena concordata,
evidentemente accettando gli effetti dell’atto.

2. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a

somma di euro 1500 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2015

Il Presidente

favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della

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