Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6312 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6312 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
DE LISI ALFREDO N. IL 27/02/1969
COLOMBO MARCO N. IL 16/05/1973
PARIGI GIOVANNI N. IL 09/08/1973
avverso l’ordinanza n. 2336/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 27/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/se,fte le conclusioni del PG Dott. -f
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tovz. a<4;ào „tic . Q_44~Piku.A.La-0 -zdz wi; o diQ b-tg UVA: uueurfo co,k -tu ú": Lui 4- z atuL lite; e-V Q-er o dt.k G6 QA ez-foi s Data Udienza: 17/11/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, all'esito dell'udienza camerale, non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata, nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, nei confronti di ALFREDO DE LISI, MARCO COLOMBO e GIOVANNI PARIGI, generalizzati ed indagati come in atti, disponendo la restituzione degli atti al P.M. con indicazione di una serie di indagini ritenute necessarie. lamentando, sotto più profili, l'abnormità del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria scritta depositata in data 10 settembre 2015, il P.G. ha concluso come riportato in epigrafe. 4. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Deve premettersi ghe non sarebbe abnorme, e pertanto non sarebbe ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera notitia criminis (Cass., Sez. un., sentenza n. 22909 del 31 maggio 2005, C.E.D. Cass., n. 231162). 1.1. Nel caso di specie, peraltro, il provvedimento impugnato si è limitato a disporre la prosecuzione delle indagini indicando promiscuamente nuovi accertamenti riguardanti non solo i reati già iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., ma anche diversi reati non iscritti nell'apposito registro, senza prima ordinarne l'iscrizione nel medesimo registro, il che esula dai poteri del g.i.p. 1.2. Tale rilievo, come correttamente osservato dal P.G., assorbe l'ulteriore doglianza inerente all'indeterminatezza dei temi di indagine che si è ritenuto necessario approfondire. 2. Avverso tale ordinanza il P.M. territoriale ha proposto ricorso per cassazione, 2. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, udienza camerale 17 novembre 2015 Il Presidente Il comp nente estensore

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