Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6311 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6311 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRIVELLA MARCO N. IL 24/08/1977
avverso la sentenza n. 608/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza
di primo grado che ha ritenuto Trivella Marco responsabile del reato di guida in stato di
ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c) e lo ha condannato alla pena di mesi cinque di

Trivella Marco, tramite difensore, propone ricorso per cassazione e deduce la violazione di
legge, con riferimento al rigetto della richiesta di riduzione della pena entri i limiti edittali ed
al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come è noto, infatti, la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della
pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei
parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altro escludersi,
avendo del resto il giudice evidenziato come l’elevata gravità del fatto ed il precedente
specifico giustificano l’irrogazione di una pena non vicina al limite edittale ( all’epoca del fatto
pari a tre mesi) nonché l’irrogazione della sospensione della patente di guida per un periodo
massimo di anni due.

Anche la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente
infondata.

Va ricordato che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una
facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere
motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa
l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità
del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una “benevola
concessione” da parte del giudice, né l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di
elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza
di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione VI, 28 ottobre
2010, Straface). Da queste premesse, a fronte del motivato diniego, che ha valorizzato
l’elevato tasso alcol emico ed il precedente specifico, vi è da rilevare che neppure nel ricorso
sono spiegati e dimostrati specifici elementi, riconducibili ai parametri di cui all’articolo 133
c.p., che dovrebbero portare a ritenere gravemente illogica la determinazione giudiziale.

1

arresto ed euro 3.000,00 di ammenda ( fatto del 20.2.2008).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00 (mille), in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

t Presidente

Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

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