Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6310 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6310 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LORENI EZIO N. IL 11/02/1987
avverso la sentenza n. 652/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 23/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Torino – giudice monocratico – applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 624 bis c.p.;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando carenza e vizio logico
della motivazione;
– Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di
applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così ceciso in Roma il 23-10-2013.
Il Co sigliere est.
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rito e di merito per il patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle condizioni di