Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6310 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6310 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANIA
nei confronti di:
CUTILI ROSA N. IL 25/09/1980
avverso la sentenza n. 2155/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
04/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lege/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di
Catania avverso la sentenza predibattimentale emessa in data 4 maggio 2015 dal locale
tribunale nei confronti di un CUTULI Rosa, imputata del reato p. e p. dagli articoli 633 e
639 cod. pen. per avere al fine di occuparlo, arbitrariamente invaso l’alloggio di proprietà
del Comune di Catania sito in via Maurizio, con la quale è stato dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell’imputata perché ritenuta non punibile per particolare tenuità

Deduce il Procuratore ricorrente:
1. violazione di legge perché la parte offesa non è mai stata citata in giudizio per
essere sentita dal tribunale in merito alla possibilità di definizione del processo con
sentenza predibattimentale emessa ex articolo 131. La sentenza è pertanto nulla
ai sensi dell’articolo 178 lettera c) codice procedura penale;
2. violazione di legge anche con riguardo al primo comma dell’articolo 469 perché la
sentenza è stata emessa senza che sia stata sentita l’imputata e in assenza di
procura speciale al difensore;
3. violazione di legge con conseguente nullità ai sensi dell’articolo 469 comma 1 e
178 lettera b) codice di procedura penale considerato che il pubblico ministero,
come risulta dal verbale d’udienza si è opposto rispetto alla richiesta avanzata
dalla difesa di definizione del processo ai sensi dell’articolo 131 bis codice penale
motivando il proprio dissenso sulla base della necessità di accertare in
dibattimento se l’immobile era ancora occupato o se erano stati arrecati danni allo
stesso;
4. lamenta in ogni caso la sussistenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione
delle cause di non punibilità rilevando che la natura permanente del delitto
contestato imponeva più approfonditi accertamenti in quanto un’occupazione
abusiva che si protrae nel tempo, come sicuramente avvenuto nel caso di specie,
imponeva di ritenere la abitualità del comportamento, situazione ostativa ai sensi
dell’articolo 131 bis comma tre codice penale

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Il decreto legislativo delegato n. 28 del 2015 ha dettato una disciplina relativa alle
modalità applicative del nuovo istituto del fatto di lieve tenuità per la fase della sentenza
di proscioglimento pre-dibattimentale ex art. 469 cod. proc. pen. (art. 3, comma 1, lett.
a). A questo proposito, appare opportuno rappresentare che la ‘non-opposizione’ del
pubblico ministero e dell’imputato costituisce presupposto necessario anche per la
1

del fatto.

sentenza emessa ex art. 469, comma 1-bis, così come previsto in linea generale dal
comma 1 del medesimo articolo: in particolare, il comma 1-bis, laddove premette che “la
sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile
ai sensi ell’art. 131-bis del codice penale”, risulta prescrivere l’adempimento della “previa
audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”, come requisito
aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quanto richiesto dal comma 1.
È evidente che con tale espressione il legislatore ha voluto che la parte offesa sia messa

nella pienezza dell’esercizio di un completo contraddittorio.
Ne deriva come logico corollario che, per conseguire tale finalità, è indispensabile che alla
medesima sia dato l’avviso della data d’udienza, diversamente non potrebbero esplicare
le rispettivi osservazioni.
La carenza dell’avviso determina una nullità di ordine generale, poiché, ai sensi dell’art.
178 cod. proc. pen., incide sull’intervento e sull’assistenza delle parti private. Essa è a
regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., giacché attiene ai presupposti della
“vocatio in iudicium”. Verificandosi nella fase degli atti preliminari al dibattimento,
formalmente e strutturalmente distinta dallo stesso, a norma dell’art. 180 cod. proc.
peri., deve essere dedotta o rilevata d’ufficio prima della deliberazione della sentenza del
grado successivo, nel caso coincidente con il giudizio di cassazione, trattandosi di
sentenza inappellabile.Nel caso in esame il ricorrente ha fatto presente la sussistenza
della nullità rilevabile d’ufficio da questa corte.
Altra ragione che impediva la declaratoria in esame è l’opposizione manifestata dal P.M.,
come risulta dal verbale di udienza, all’anticipata definizione che ha determinato una
nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. b) C.P.P., per mancato rispetto della
partecipazione del P.M ( Cass. S.U. 13 dicembre 1995, Timpani; Sez. 5, n. 12980/1999
Rv. 214724)
Infondato è invece il secondo motivo di ricorso perché l’opposizione alla pronuncia della
sentenza di proscioglimento predibattimentale può essere manifestata anche dal solo
difensore, al quale in virtù dell’art. 99 competono le facoltà e i diritti che la legge
riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo
(come accade, per esempio, per la richiesta di rito abbreviato e di applicazione pena) (C.,
Sez. II, 19.3.2010, n. 24481).
L’accoglimento del predetti motivi preclude, all’evidenza, l’esame di quello “di merito”.
La sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.
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in grado di partecipare alla camera di consiglio, per esporre le proprie considerazione

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giu izio.
Così deliberato in Roma 1’11.11.2015
Il Pr idente

Giovanna VERGA

Anto

SPOSITO

Il Consigliere estensore

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