Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 631 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 631 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

ANTUOFERMO Francesco, nato a Bitonto il 29/08/1971

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 10/10/2012;

letto il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. prof. Carlo Taormina, che ha chiesto l’annullamento della
sentenza impugnata, così come evidenziato nell’atto d’impugnazione e ribadito in
sede di discussione.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari confermava la
sentenza del 10/12/2009 con la quale il Tribunale di Bari-sezione distaccata di
Bitonto aveva dichiarato Francesco Antuofermo colpevole del reato di cui all’art.
624 bis commi 1 e 3 e 625 n. 2 cod. pen., così modificata l’originaria imputazione ai
sensi dell’art. 648 cod. pen. (perché, al fine di procurarsi un profitto acquistava e/o
comunque riceveva il computer portatile marca “Compaq Presario” completo di

Data Udienza: 18/10/2013

borsa avente seriale n

, completo di alimentatore e schede di rete, nonché un

telefono cellulare marca Telit avente IMEI

, proventi di furto commesso ai danni

dell’agenzia di assicurazione della società Reale Mutua Assicurazioni sita in
Altamura ; e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto
di reclusione ed C 600,00 di multa.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. prof. Carlo

indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce erronea applicazione dell’art. 599
cod. proc. pen., sul rilievo che, erroneamente, il giudice di appello aveva ritenuto
che il gravame fosse stato proposto solo per motivi attinenti alle attenuanti
generiche, mentre erano state poste anche questioni di merito; nonché violazione
del principio di correlazione tra accusa ed decisione. La possibile violazione di tale
principio era stata specificamente dedotta sicché era evidente che, per questo
tramite, si era determinata la devoluzione anche nel merito, con la conseguenza
che non sarebbe stato possibile procedere con le forme previste dall’art. 127 cod.
proc. pen., privando così – in palese violazione dell’art. 178 lett. e) del codice di rito
– l’imputato dell’esercizio del diritto di difesa, in tutte le sue implicazioni.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 604 cod. proc. pen. per
mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per avere pronunciato
su fatto diverso da quello contestato. Considerato che il giudice di primo grado
aveva ravvisato nella fattispecie gli estremi del furto aggravato in luogo
dell’originaria ricettazione, così violando il principio della contestazione, il giudice di
appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al PM per la diversa contestazione e in
mancanza, come è accaduto nel caso di specie, avrebbe dovuto dichiarare la nullità
della sentenza. Stante la verità del fatto a nulla rilevava la confessione
dell’imputato di essere stato/ l’autore del furto, confessione che, comunque,
avrebbe dovuto essere riscontrata.
Con il terzo motivo si deduce difetto motivazionale in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
Con il quarto motivo si denuncia mancanza di motivazione in ordine all’entità
della pena inflitta, in violazione dell’art. 133 cod. pen.

2. La prima e seconda doglianza – congiuntamente esaminabili per identità di
logica contestativa – sono manifestamente infondate.

Taormina, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura

Ed invero, dall’esame dell’atto d’appello – reso necessario dal tipo di censura
proposta – balza evidente che l’impugnazione riguardava esclusivamente la
mancata concessione delle attenuanti generiche, senza alcun’altra questione di
merito, che a dire del ricorrente, non avrebbe neppure consentito la trattazione
dell’appello con le forme della camera di consiglio, ai sensi dell’art. 599 cod. proc.
pen.
A quest’ultimo riguardo, è sufficiente il rilievo che la procedura camerale era

posto che il giudizio di primo grado si era svolto con le forme del rito abbreviato.
Ma quel che più conta evidenziare in questa sede é che l’atto di appello non recava
neppure contestazione alcuna in ordine alla pretesa violazione del principio di
correlazione tra accusa e decisione. Il che, del resto, trovava chiara giustificazione
nel fatto che nessuna violazione si era in realtà verificata, in quanto, nella vicenda
processuale in esame, non vi era stato alcun pregiudizio per i diritti della difesa,
che, come è noto, costituisce, in ultima analisi, la ratio precipua del principio della
contestazione. Ed infatti, l’imputazione recava, in sé, gli elementi descrittivi
essenziali, tali da porre l’imputato in condizione di difendersi compiutamente
dell’addebito, poi ritenuto in sentenza, in termini di furto in luogo della contestata
ricettazione. In proposito, è pacifico insegnamento di questa Corte di legittimità
che, in tale ipotesi, non sussiste alcuna violazione del principio anzidetto (cfr., tra le
altre, Cass. Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Rv. 241446, con riferimento sia al
caso di riqualificazione del furto come ricettazione, quanto in quella opposta di
riqualificazione della ricettazione come furto).
Ad ogni modo, è pregiudiziale il rilievo che, comunque, l’ipotizzata violazione
integra nullità a regime intermedio, che, in quanto verificatasi in primo grado, può
essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo, di talché
non è deducibile, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6, n.
31436 del 12/07/2012, Rv. 253217).
Inammissibili, poi, sono il terzo e quarto motivo, in quanto entrambi attinenti
all’assetto sanzionatorio, insuscettibile di apprezzamento in questa sede in presenza
di adeguata motivazione, con riferimento sia al diniego delle attenuanti generiche
che all’entità della pena inflitta.

3. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile ed alla relativa declaratoria
conseguono, per legge, le statuizioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

imposta dalla norma di cui al comma quarto dell’articolo 443 del codice di rito,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso il 18/10/2013

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