Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 631 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 631 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto:
dalla parte civile GIAMBIRTONE GIANPAOLO nato il 09/03/1968 a GENOVA
nel procedimento a carico di:
MACCAGNO MILCO nato il 24/03/1960 a GENOVA
avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA
MIGNOLO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
udito il difensore della parte civile, avv. Ilaria Barsanti, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. Andrea Andrei, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.

Data Udienza: 06/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato
inammissibile, perché proposto dalla parte civile personalmente, l’appello avverso
la sentenza con cui il Tribunale di Genova aveva assolto l’imputato dai reati a lui
ascritti, perché il fatto non sussiste.

motivo, con cui deduce violazione di legge. Assume il ricorrente che la presenza di
una procura speciale in calce all’atto di appello, con autentica di firma da parte del
difensore, dovrebbe interpretarsi come volontà del difensore di assumere la
paternità dell’atto.
Inoltre, secondo il ricorrente, l’impugnazione personale della parte civile non
rientrerebbe tra le cause di inammissibilità del gravame, perché esclusa
dall’elencazione tassativa contenuta nell’art. 591 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è infondato.

4. È pacifico che la parte civile sta in giudizio per il tramite del difensore
costituito.
Detta parte non è legittimata alla sottoscrizione personale dell’impugnazione,
pena l’inammissibilità dell’atto ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.
Occorre dunque stabilire se, nella specie, l’appello sia stato presentato dalla
parte personalmente, come ha ritenuto la Corte di appello, oppure l’atto possa, in
quale modo, ricondursi al difensore.
Secondo l’orientamento — elaborato dalla Suprema Corte per il ricorso per
cassazione, ma riferibile anche all’atto di appello stante l’eadem ratio

l’atto di

impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte civile può ritenersi
ammissibile allorché concorrano due condizioni: l’atto rechi la firma di autentica
del difensore; sia possibile, in base a dati esteriori, ritenere che il difensore abbia
inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità (Sez. 5, n. 21828
del 12/01/2017, Ferrario, Rv. 270048; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv.
251246).

Nel caso di specie risulta adempiuta soltanto la prima condizione, ma non la
seconda, posto che l’atto di appello reca in calce la semplice attestazione
dell’autenticità della firma del ricorrente, da parte del difensore, senza alcuna
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2. Ricorre la parte civile, per il tramite del suo difensore, articolando un unico

clausola da cui possa desumersi la condivisione, da parte di quest’ultimo, dei
motivi di impugnazione sottoscritti personalmente dal Giambirtone (Sez. 5, n.
21828 del 12/01/2017, Ferrario, in motivazione), né ricorre alcun elemento
formale, quale la redazione dell’atto su carta intestata del difensore, che possa
deporre nel senso voluto dal ricorrente (Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010,
Egiziano, Rv. 248347).

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 06/12/2017

Il Consigliere estensore
Elisabett

Il Presidente

Morosini

Paolo Antonio Bruno

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

I Q GEN 211B-

condannato al pagamento delle spese processuali.

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