Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6309 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6309 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAIRAM FLORIN N. IL 12/05/1986
avverso la sentenza n. 867/2010 TRIB.SEZ.DIST. di MARCIANISE,
del 19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente “appello” ma poi correttamente qui
trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai densi dell’art. 593, 3 0 comma
c.p.p.) nell’interesse di Bairam Florin, avverso la sentenza emessa in data
19.4.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione distaccata di Marcianise con la quale il predetto era stato dichiarato
colpevole del reato di guida senza patente di guida e condannato alla pena di C
3.000,00 di ammenda.

invocandosi l’applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima
estensione.
Il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell’art. 613, 1° comma
c.p.p..
Infatti, è da rilevare, anzitutto, che l’atto di gravame (depositato il 2.8.2012) è
stato proposto esclusivamente a firma dell’avv. Francesco Carrozza di Caserta,
difensore di ufficio dell’imputato, che non risulta iscritto allo speciale albo degli
avvocati cassazionisti previsto dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità
si estende persino agli eventuali motivi nuovi presentati da difensore cassazionista
dopo la scadenza del termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n.
38293 Rv. 229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Ci si duole della mancata assoluzione e dell’eccessività della pena nonché

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