Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6308 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6308 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASCIONE GIUSEPPE N. IL 19/08/1982
avverso la sentenza n. 12033/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

i;
.

Fatto e diritto

ASCIONE Giuseppe ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all’articolo 189,
commi 6 e 7 , del codice della strada, unificati dal vincolo della continuazione,
addebitatigli per non essersi fermato e prestato soccorso dopo aver provocato, alla

conducente di un ciclomotore, che aveva riportato lesioni.

Con il ricorso, si censura l’affermato giudizio di responsabilità, prospettando una diversa
versione dei fatti, asseritamente supportata dalla relazione tecnica redatta dal
consulente del PM, e riproponendo anche in questa sede, la tesi della configurabilità
dello stato di necessità ex art. 54 c.p., già disattesa dal giudice di appello.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Si evoca una diversa ricostruzione, opinabile, del compendio probatorio, che il
giudicante ha sviluppato in maniera non illogica e, per ciò, non sindacabile: ciò vale, in
particolare, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in
sede di interrogatorio, laddove aveva affermato di essersi fermato per prestare
soccorso ma di essersi allontanato spaventato dalla presenza di alcuni giovani che
avevano incominciato ad inveire contro di lui, così confermando il dato fattuale, sia pure
non riscontrato da altri elementi, dell’allontanamento dal luogo del sinistro subito dopo
l’incidente senza aver prestato alcuna assistenza alla vittima.
Tale ricostruzione è perfettamente compatibile con il dolo richiesto dal reato di fuga,
non emergendo affatto che la Corte Territoriale abbia illogicamente valutato il
compendio probatorio.

Incensurabile è anche la valutazione compiuta dalla Corte di merito nella parte in cui ha
escluso la configurabilità dello stato di necessità sul rilievo che, pur ritenendo verosimile
la versione dei fatti fornita dall’imputato, le semplici invettive pronunciate nei suoi
confronti dagli amici della vittima non sono idonee ad integrare il pericolo attuale di un
danno grave alla persona non altrimenti evitabile richiesto ai fini della configurabilità
dell’esimente dello stato di necessità.
In ogni caso, non può prescindersi dall’assorbente rilievo secondo il quale la mera
indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente,

2

guida del proprio autoveicolo, un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un

e

non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento
del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. c.p.p. ( v. in
tal senso, da ultimo, Sez.VI, 5 luglio 2012, Sottoferro ed altri, rv.253035).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

mille euro, in favore della cassa delle ammende.

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