Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6308 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6308 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
D’AMICO FORTUNATO N. IL 10/02/1954
avverso l’ordinanza n. 2057/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Milano avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano sezione terza penale del 4 febbraio
2015 di sospensione del procedimento a carico di D’AMICO Fortunato, ai sensi dell’articolo 420
quater codice di procedura penale.
Deduce il ricorrente inosservanza degli articoli 420 quater codice di procedura penale e 15 bis

l’ordinanza viene impugnata perché abnorme rileva che il provvedimento interlocutorio
adottato è previsto per la sua collocazione ed il suo contenuto come proprio della fase
dell’udienza preliminare non apparendo compatibile e quindi applicabile alla fase del giudizio di
appello, come avvenuto nel caso di specie. Sostiene che l’applicazione della sospensione nella
fase di appello non può ricavarsi neppure dal tenore della norma transitoria di cui all’articolo 15
bis legge numero 118/2014 come sembra avere ritenuto la corte territoriale. Ritiene invece che
dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 15 emerge l’individuazione di due
situazioni processuali che si distinguono a seconda che sia stato o meno pronunciato
dispositivo della sentenza di primo grado, con la conseguente statuizione che ai procedimenti
nei quali vi è stata tale pronuncia del dispositivo si applicano le disposizioni precedenti, mentre
nei procedimenti in cui non sia stato ancora pronunciato il dispositivo si applicano le nuove
disposizioni, con una sola deroga che riguarda l’ipotesi in cui l’imputato era stato dichiarato
contumace, ma non era stato emesso nei suoi confronti il decreto di irreperibilità: in questo
caso continua ad applicarsi la vecchia normativa. È invece indubbio che ai procedimenti
pendenti per i quali è stata già pronunciata la sentenza di primo grado si applica sempre la
vecchia normativa anche nel caso di contumace irreperibile.
Il ricorso è fondato.
Con la legge 1l agosto 2014, n. 118 , il legislatore ha introdotto nel corpo della legge 28 aprile
2014, n. 67 (concernente norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione
del procedimento penale nei confronti degli irreperibili), l’art. 15-bis (Norme transitorie) che
così recita: “1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non
sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto
previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il
decreto di irreperibilità”.
Dalla lettura del dato testuale si evince che la nuova disciplina in tema di processo in absentia
non può mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della

legge numero 118/2014; mancanza e contraddittorietà della motivazione. Premesso che

sentenza di primo grado nonché nei casi in cui – pur non essendo stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado – sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia
stato emesso il decreto di irreperibilità. In questo senso sono anche i Lavori Preparatori
laddove, nella Commissione del 14 maggio 2014 alla Camera dei Deputati, il Relatore ha
osservato che la proposta di legge in esame reca un intervento normativo necessario per
evitare che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell’imputato,
introdotta dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito
contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle

Le nuove disposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso,
comportando per il giudice l’obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia, nel caso
sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un’assenza consapevole dell’imputato
o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata
conoscenza del procedimento. Il Relatore ha quindi espresso a chiare lettere che, qualora sia
stata già emessa la sentenza conclusiva del processo in primo grado, le nuove norme non
trovano applicazione “perché in tal caso non v’è più modo di adeguare la pregressa
dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell’irreperibile e la
disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto”.
Di tali disposizioni non ha fatto corretta applicazione il giudice d’appello allorché, pur essendo
pacifica l’avvenuta pronuncia della sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della
nuova disciplina normativa (la sentenza di primo grado, come indicato nello stesso
procedimento impugnato è del 21.2.2012), ha invece disposto la sospensione del processo a
carico di D’AMICO Fortunato ai sensi dell’ art. 15 bis L. cit.. ( Cass. N. 23271/15 Rv. 263652;
n. 27540/15 Rv. 264052; n. 37576/15 Rv. 264770)
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di
Milano per l’ulteriore corso.
Così deliberato in Roma 1’11.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il P sidente
Anto ESPOSITO

impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati in absentia.

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