Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6307 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6307 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANA SANDRO N. IL 05/08/1975
QUARANTA PASQUALE N. IL 02/11/1966
avverso la sentenza n. 20286/2012 GIP TRIBUNALE di BARI, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorrono per cassazione Campana Sandro, personalmente e Quaranta Pasquale tramite il
proprio difensore di fiducia avverso la sentenza emessa in data 12.2.2013 ai sensi dell’art.
444 c.p.p. dal G.u.p. del Tribunale di Bari con la quale veniva applicata la pena concordata di
anni due di reclusione ed C 4..500,00 di multa a Campana Sandro e quella di anni uno e mesi
dieci di reclusione ed C 6.000,00 di multa a Quaranta Pasquale, per il delitto di cui all’art. 73
comma 5 dPR 309/1990.
Entrambi deducono la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati e non
consentiti nella presente sede di legittimità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso
di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e
di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare, per ciascuno, in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

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