Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6305 del 12/12/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 6305 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CERAOLO TINDARO FRANCO N. IL 26/09/1952
avverso la sentenza n. 306/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
02/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do t. GIULIO SARNO;
letkgseatite le conclusioni del PG Dott

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 12/12/2012

Il Consigliere estensore

Ceraolo Tindaro Franco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello di Messina ha confermato quella emessa dal
GUP del tribunale della medesima città con cui era stato condannato alla pena di
giustizia per il reato di cui agli articoli 61 numero 2 e 81 capoverso del codice penale,
3 numeri 2 e 8; 4 numero 7 della legge 75/58.
Nei motivi di ricorso era stata eccepita la violazione dell’articolo 458 del codice di
procedura penale; il vizio di motivazione sulle doglianze sviluppate nei motivi di
appello; la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena ed, infine,
il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Successivamente il ricorrente ha fatto pervenire per il tramite della direzione della
casa circondariale di Giarre in data 16 novembre 2012 dichiarazione di rinuncia al
ricorso.
Quest’ultimo deve essere pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve
essere condannato di conseguenza al pagamento delle spese processuali della somma
di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12.12.2012

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