Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6305 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6305 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIERELLA FABRIZIO N. IL 31/01/1957 parte offesa nel
procedimento
c/
OTTAVIANI DAVID N. IL 17/08/1968
SAVAIANO BERNARDINO N. IL 07/02/1964
SAVAIANO MICHELINO N. IL 12/05/1972
MINERVA PAOLO N. IL 30/11/1960
avverso il decreto n. 18381/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
30/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott.
4,4

z-2,–0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 30.7.2014 il GIP del Tribunale di Roma, ritenuta manifestamente
irrilevante la richiesta integrazione istruttoria con riferimento al reato di truffa, dichiarava
l’archiviazione del procedimento a carico di Ottaviani David + altri, indagati per violazione
dell’art. 640 c.p., per tardività della querela.

relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e alla mancata fissazione
dell’udienza camerale, a fronte di opposizione corredata da specifiche indicazioni investigative.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte il giudizio di ammissibilità
dell’opposizione ex art. 410 c.p.p., comma 2 deve riguardare soltanto la pertinenza e la
specificità degli atti di indagine richiesti e non invece la capacità dei mezzi di prova proposti
(cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 40638 del 23.9.2003 – Giuliano; conf. Cass. sez. 4
10.10.2001 – Bic; Cass. sez. 6 n. 19618 del 19.3.2004; Cass. sez. 6 n. 40583 del 29.5.2008).
La disciplina dettata dall’art. 410 c.p.p., commi 1 e 2 ha introdotto, invero, un meccanismo
idoneo ad impedire istanze di prosecuzione delle indagini pretestuose o dilatorie, fornendo in
tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare immediatamente il decreto di archiviazione (cfr.
sent. Corte Cost. n. 95/1997). Quando, invece, le indagini siano pertinenti e specifiche il
giudice non può impedire l’instaurazione del contraddittorio
Nel caso in esame correttamente è stata dichiarata inammissibile l’opposizione stante la
manifesta irrilevanza delle sollecitate investigazioni suppletive, consistenti nella audizione di
Pat Potter, Sorrentino Costantino e Mediati Rocco sul plagio del sotware oltre che
nell’acquisizione di tale sotware, con riguardo al reato di truffa archiviato per improcedibilità
dell’azione penale per tardività della querela e con riguardo all’ipotizzabile reato di violazione
del diritto di autore perché non formalmente iscritto. Con riguardo a quest’ultimo reato deve
comunque rilevarsi che, come evidenziato dal procuratore generale nella sue conclusioni scritte
il Pierella potrebbe assumere solo la veste di danneggiato, ma non quello di parte lesa con
conseguente non legittimazione ad interloquire sulla richiesta di archiviazione.
Deve aggiungersi che con il ricorso il Pierella non contesta la ritenuta tardività della querela ma
si limita ad affermare che il reato sarebbe perseguibile d’ufficio per la sussistenza di
aggravanti, censure queste non ammissibili in questa sede perché non è ammissibile
impugnare il provvedimento assertivamente affetto da error in indicando (errore che
evidentemente si sostiene commesso allorché s’afferma che i fatti andavano diversamente

Ricorre il difensore della persona offesa PIERELLA Fabrizio deducendo violazione di legge in

qualificati) in quanto basato su non condivisibili interpretazioni della legge sostanziale(Sez. 1^,
n. 8842 del 07/02/2006, dep. 14/03/2006, Rv. 233582; v., inoltre, Sez. 1^, n. 9440 del
03/02/2010, dep. 09/03/2010, Rv. 246779).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 1000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma 1’11.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente

4

Anton1

OSITO

fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1000,00 euro

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