Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6304 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6304 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Bouyahia Abdelhadi , nato il 21.01.1995
avverso l’ordinanza n.911 del 2015 del Tribunale del riesame di Bologna, del
21.08.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario
Maria Stefano Pinelli , che ha concluso per l’ annullamento con rinvio
MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 06/11/2015

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di

Bologna,ripristinava per Bouyahia la misura degli arresti domiciliari presso il
domicilio della madre,negli stessi termini quo anche e pertanto con disponendo il
controllo elettronico, revocando ogni aggravamento della misura non ravvisandone
i presupposti, ma specificamente disponendo il mantenimento della custodia
intramuraria nell’eventualità di indisponibilità della strumentazione elettronica.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di Bouyahia,chiedendo
articoli 3,13 e 117 Cost. 5 CEDU e 275 cod.proc.pen. perché subordinare
l’effettività della misura alla disponibilità del dispositivo elettronico comporta una
disparità di trattamento tra situazioni soggettive uguali contrasta con la più
recente giurisprudenza di legittimità.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1 La misura degli arresti domiciliari con la modalità di controllo del braccialetto
elettronico, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Cassazione, che ha preso in esame la previsione di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen.,
introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16 conv. dalla L. 19 gennaio
2001, n. 4 – che stabilisce che il giudice nel disporre la misura degli arresti
domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare intramuraria prescriva,
in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare
nel caso concreto, l’adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di
controllo – non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate
nell’art. 281 c.p.p. e segg., ma unicamente una condizione sospensiva della
custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente
agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell’indagato all’adozione
dello strumento elettronico (Cass., sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Rv. 253716;
Cass. Sez. 2,. n. 47413 del 29/10/2003 Rv.227582).
2.2 L’applicazione del dispositivo di controllo elettronico,anche dopo le modifiche
introdotte dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 all’articolo 275-bis, comma 1, che lo
ha reso modalità usuale di controllo della detenzione domiciliare , potendo
essere pretermesso solo ove il giudice che procede lo ritenga non necessario ai fini
delle esigenze cautelari del caso specifico, non costituisce un nuovo tipo di
cautela, ma solo una modalità essenziale di applicazione della cautela domiciliare.
2.3 Nel caso in esame il Tribunale ha specificamente valutato l’adeguatezza della
custodia domiciliare con controllo elettronico alle esigenze di cautela , affermando

2

l’annullamento dell’ordinanza sul punto e deducendo a motivo la violazione degli

che l’aggravamento era stato disposto erroneamente, non essendosi allontanato
Bouyahia dal luogo di detenzione domiciliare e che quella posta in essere
dall’indagato non poteva essere considerata una grave violazione ai sensi del primo
comma dell’art.276 cod.proc.pen.,
2.4 Affermava ,pertanto, che andava ripristinata la medesima misura

quo ante

,con puntuale richiamo alla necessità del controllo elettronico e disponeva anche
che in caso di sopravvenuta indisponibilità di tale presidio doveva essere

salvaguardia della cautela.
2.5 Posto, pertanto, che la decisione degli arresti domiciliari con presidio
elettronico consegue ad una compiuta valutazione delle esigenze cautelari, rileva
un principio di diritto, già affermato da questa sezione , che il collegio ritiene
perfettamente aderente al caso, secondo cui:” “qualora il giudice reputi che il cd.

“braccialetto elettronico” sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari
necessaria ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa
essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte
della PG o dell’Amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi
di cui agli artt. 3 e 13 Cost., ne’ alcuna violazione dei diritti della difesa, perché
l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a
distanza dipende pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari e pertanto è
ascrivibile alla persona dell’indagato.”( N. 28115 del 20115 rv 264230).
2.6 Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento. In oltre, poiché dalla
presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,
deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma iter – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore del penitenziario in cui
l’indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal
citato articolo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così d cis , il 6 novembre 2015

mantenuta la custodia intramuraria, giudicandola,per implicito, necessaria alla

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