Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6303 del 06/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6303 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 06/11/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Quercia Francesco, nato il 17.06.1992
avverso la sentenza n.1707 del GUP del Tribunale di Trani, del 26.06.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto

Procuratore generale, Edoardo Scardaccione , che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso

A

MOTIVI della DECISIONE
Rilevato
che il ricorrente Quercia Francesco, al quale è stata applicata la pena ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. , con sentenza del GIP del Tribunale di Trani n.430
del 26.06.2015 , per il reato di rapina ed altro , denuncia, per tale sentenza,
illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge per la mancata
valutazione di atti processuali che avrebbero dovuto consentire di emettere

ritenuto
che le doglianze sulla motivazione del provvedimento sono manifestamente
infondate perché le censure sono del tutto generiche e perché in tema di
patteggiamento è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte„
che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato
art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano
concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.” (Sez. U, n. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.
– Inoltre vale il principio secondo cui “Nel procedimento di applicazione della

pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono
prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa
come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.
Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto
con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione

2

sentenza ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen;

dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
– Ritenuto che. ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in curo 1.500,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa
delle ammende.
Così dec o ii Roma , il 06 novembre 2015
Il Consig

ensore

Il Presidente

inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA