Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6302 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6302 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Demetrio Mirko, nato il 09.08.1992
avverso la sentenza n.14084/2014 del Tribunale di Torino, del
25.03.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
lette le richieste del

Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore generale, Vito D’Ambrosio , che ha concluso per

Data Udienza: 06/11/2015

l’inammissibilità del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

Rilevato
che il ricorrente Demetrio Mirko, al quale è stata applicata la pena ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. , con sentenza del GIP del Tribunale di Torino n.470

credito , denuncia, per tale sentenza, illogicità della motivazione ed erronea
applicazione di legge per la mancata valutazione di atti processuali che
avrebbero dovuto consentire di emettere sentenza ai sensi dell’art.129
cod.proc.pen;
ritenuto
che le doglianze sulla motivazione del provvedimento sono manifestamente
infondate perché le censure sono del tutto generiche e perché in tema di
patteggiamento è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte„
che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato
art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano
concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.” (Sez. U, n. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.
– Inoltre vale il principio secondo cui “Nel procedimento di applicazione della

pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono
prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa
come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far
2

del 25.03.2015 , per il reato di ricettazione ed uso fraudolento di carta di

valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.
Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto
con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.500,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa
delle ammende.
Così deci in r.ma il 6 novembre 2015
Il Consiglire is en ire

M.

Il Presidente

D. Ao

fetet2

– Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento

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