Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6300 del 25/11/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6300 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CISLAGHI SUSANNA N. IL 01/12/1961
avverso la sentenza n. 2393/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. &Q4-)o (3)._0_212,
che ha concluso per j
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 25/11/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 17 marzo 2015 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del
locale Tribunale che il 28 novembre 2011 aveva condannato CISLAGHI Susanna per truffa
aggravata.
Ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, l’imputata deducendo che la sentenza
1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo alla notifica
dell’avviso di conclusione delle indagini e di fissazione dell’udienza preliminare che sono
stati notificati in luogo diverso (Sedriano via Carducci 4) rispetto a quello dove
l’imputata era residente (Sedriano via Fagnani 24)
2. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dei
benefici di legge. Si duole del fatto che la corte d’appello non ha tenuto in debito conto,
non avendone minimamente fatto menzione in sentenza, degli altri elementi ritenuti
utili dal legislatore al fine di un giudizio sulla possibile astensione dal commettere reati,
diversi dal precedente penale che non è ostativo
3. violazione di legge e vizio della motivazione lamenta che lo sostituzione della pena
detentiva in quella pecuniaria non è supportata da idonea motivazione
Con il primo motivo la ricorrente reitera analoga doglianza senza confrontarsi con la specifica
risposta della Corte d’Appello che ha dato atto che la notificazione dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare è stato correttamente effettuato, a mezzo posta, in via Carducci 4,
indirizzo riscontrato come attuale dalla Polizia locale all’atto della notificazione, a mani,
dell’avviso di conclusione delle indagini (8.10.2010) e del decreto che dispone il giudizio
(16.6.2011)
Con riguardo al secondo motivo la Corte distrettuale ha indicato i concreti elementi di
valutazione sui quali ha basato, logicamente e motivatamente, un negativo giudizio
prognostico ostativo ai benefici richiesti, individuati nella precedente condanna per calunnia ad
anni 1 mesi 4 di reclusione con i doppi benefici di legge e nel fatto che l’ammissione di
responsabilità è stata solo parziale.
Così come ha indicato i criteri di ragguaglio applicati nella conversione della pena detentiva in
pena pecuniaria in osservanza dei criteri di legge.
Il ricorso è pertanto inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
impugnata è incorsa in:
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 25.11.2015
Giovanna VERGA
Il Pres sente
Antonio POSITO
Il Consigliere estensore