Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 630 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 630 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALLEGARI FABIO nato il 01/05/1963 a SESTO SAN GIOVANNI

avverso la sentenza del 05/07/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA
MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Giuseppe Strangio, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 06/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la
condanna di Callegari Fabio per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale,
allo stesso ascritto, in qualità di amministratore unico della “Cieffe Video Italia
s.r.l.”, società dichiarata fallita il 6 agosto 2010. La condotta addebitata
all’imputato consiste nell’aver acquistato, nel suo interesse personale, costituendo
un mutuo ipotecario a carico della società, un immobile che utilizzava, a titolo

gratuito, come abitazione familiare.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite del suo difensore,
articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce vizio di motivazione e violazione di legge sotto plurimi
profili.
Anzitutto contesta l’assenza di una condotta distrattiva, sostenendo che
l’immobile, acquistato con denaro della società — di cui il ricorrente era socio al

– è sempre rimasto nel patrimonio societario, confluendo poi nella massa
fallimentare.
In secondo luogo assume che difetterebbe l’elemento soggettivo del reato,
poiché il ricorrente avrebbe acquistato l’immobile soltanto nell’ottica di
incrementare, attraverso una immobilizzazione, il patrimonio della società, e che
all’epoca nulla avrebbe fatto presagire un futuro dissesto, verificatosi a distanza
di anni.
La sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato due elementi
decisivi a favore della buona fede dell’imputato: 1) l’ottenimento di un
finanziamento di 95.000,00 euro da parte della banca di credito cooperativo,
garantito con beni personali del ricorrente, conferito nella società come
finanziamento soci e destinato ad estinguere beni societari; 2) la rinuncia al
dell’amministratore al proprio compenso.
Infine lamenta che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che
l’operazione immobiliare in contestazione non sarebbe stata determinante dello
stato di insolvenza della società e del successivo fallimento della stessa.

2.2 Con il secondo motivo denuncia la mancata risposta, da parte del giudice
di appello, alla richiesta di derubricazione del reato da bancarotta fraudolenta a
bancarotta semplice.

2

F

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato sotto tutti i profili dedotti, che vengono di
seguito esaminati, secondo l’ordine logico delle questioni.
2.1 Come chiarito, in modo perspicuo, dai giudici di merito, la condotta
distrattiva, addebitata al ricorrente, concerne non la sottrazione dell’immobile —
essendo pacifico che il bene è rimasto nel patrimonio societario — ma l’operazione

consistita nell’impiego di denaro della società, per l’acquisto di un immobile,
estraneo alle esigenze dell’impresa, destinato ad abitazione familiare, senza
versamento di alcun corrispettivo per il godimento.
In sostanza

«l’imputato ha cessato di pagare il canone di locazione

dell’appartamento in cui vivevano moglie e figli, trasferendo il relativo onere sulla
società» (pagina 5 sentenza impugnata).
Ricorrono i presupposti del reato contestato, poiché, secondo il consolidato
insegnamento della Corte di cassazione, il distacco del bene dal patrimonio
dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei
creditori), in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi
modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale
distacco si compie.
2.2 Quanto poi all’eccepita assenza di collegamento causale tra le condotte
distrattive e il dissesto della fallita, i giudici d’appello hanno fatto corretta
applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di cassazione, per cui il reato di
bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l’esistenza di un nesso causale
tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa, in quanto, una volta intervenuta
la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi
tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’impresa non versava ancora
in condizioni di insolvenza, essendo sufficiente aver cagionato il depauperamento
dell’impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (per tutte
Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).
2.3 La sussistenza dell’elemento soggettivo è motivata in maniera logica e
coerente dalle sentenze di primo e secondo grado che, saldandosi tra loro,
ricavano dalle modalità della condotta la consapevolezza, in capo all’imputato, di
sottrarre risorse alla società senza alcuna motivazione se non quella di ottenere
un vantaggio economico personale.

3

cr

Tanto basta a integrare l’elemento psicologico del reato in esame,
caratterizzato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal
patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può
determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la
condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita
dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale
siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria
l’intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come

Correttamente, dunque, la Corte di appello reputa irrilevanti le circostanze del
finanziamento e della rinuncia al compenso, che il ricorrente, anche in questa sede,
continua a invocare, come prova della propria buona fede, limitandosi però a
contestare la decisione della Corte, ma senza opporre seri argomenti di critica.

3. Il secondo motivo è privo di fondamento.
È evidente che il riconoscimento della sussistenza della bancarotta fraudolenta
implica, per le medesime motivazioni, il rigetto della richiesta di derubricazione
del fatto in una “bancarotta semplice” di carattere patrimoniale, connotata da
colpa.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 06/12/2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Elisabett

Morosini

Paolo Antonio Bruno

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

\)-

specifico (Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

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