Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6299 del 25/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6299 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGNELLI DANILO BENITO N. IL 19/11/1983
GIGLIOTTI FRANCESCO N. IL 13/06/1976
BARONE IVAN N. IL 06/06/1977
avverso la sentenza n. 1230/2014 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fi.£e”» ^ •0
-7– )–7 che ha concluso per
6.4

r

e-74,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
729″

AA” .

°

` 1-‘

Data Udienza: 25/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 3 marzo 2015 la corte d’appello di Catanzaro confermava la
sentenza del locale tribunale che il 29 ottobre 2013 aveva condannato MAGNELLI Benito
Danilo, GIGLIOTTI Francesco e BARONE Ivan per ricettazione di cellulari risultati
provento di furto.
Ricorrono per cassazione gli imputati.

incorsa in:
1. violazione di legge in materia di giudizio di comparazione della circostanza di cui
all’articolo 648 comma due sulla recidiva reiterata. Lamenta la mancata
concessione dell’attenuante di cui al capoverso dell’articolo 648 cod. pen.;
2. contesta la valutazione delle prove e sostiene che l’ipotesi accusatoria non è
corroborata da un’indagine sui traffici telefonici, sull’incrocio delle utenze e delle
relative intestazione. Lamenta che la sentenza fonda giudizio di responsabilità
esclusivamente sull’inserimento della propria scheda Sim nell’apparecchio cellulare
per ben due volte senza affrontare il problema dell’elemento soggettivo del reato;
3. lamenta che i giudici d’appello non hanno tenuto in considerazione possibili
alternative ontologiche del fatto .

GIGLIOTTI Francesco e BARONE Ivan

con ricorsi diversi presentano identiche

doglianze. In particolare deducono che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di
legge e vizio della motivazione. Sostengano che il giudicante ha utilizzato una semplice
congettura. La facoltà di non rispondere è un diritto dell’imputato e quindi rappresenta un
elemento neutro ai fini del giudizio di responsabilità. Contestano il mancato
riconoscimento dell’ipotesi attenuata.

Il ricorso di MAGNELLI Benito Danilo è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è nuovo perché non sollevato con i motivi di gravame dove in
tema di trattamento sanzionatorio si è limitato a contestare l’eccessività della pena.
Destituite di fondamento sono anche le censure che il ricorrente muove alla motivazione
della impugnata sentenza, giacché il percorso argomentativo che ha condotto i giudici
d’appello a confermare il giudizio di colpevolezza si rivela ampiamente articolato e del
tutto immune da incogruenze sul piano dello sviluppo logico deduttivo; non senza
sottolineare, peraltro, come le doglianze risultino generiche,in violazione di quanto
prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c).

Manifestamente infondati sono anche i ricorsi di GIGLIOTTI e BARONI.
1

MAGNELLI Benito Danilo, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è

I giudici territoriali hanno fatto applicazione dei principi di diritto affermati costantemente
da questo giudice di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di
ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto
costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (Cass., Sez. 2,
27/10/2010, n. 41423; Cass., Sez. 4, 12/12/2006, n. 4170; Cass., Sez. 2, 07/04/2004,
n. 18034) e la prova dell’elemento soggettivo del reato può essere raggiunta anche sulla
base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la

un acquisto in mala fede (tra le tante: Cass., Sez. 2, 25/05/2010, n. 29198; Cass., Sez.
2 Sent., 11/06/2008, n. 25756).
Deve inoltre rilevarsi che è vero che, ai fini dell’applicazione dell’ipotesi di particolare
tenuità prevista dall’art. 648 cpv. c.p. non ci si può riferire esclusivamente al valore della
cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del
fatto e, dunque, non solo alla qualità della res proveniente da delitto, ma anche alle
modalità dell’azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza,
alla condotta complessiva di quest’ultimo (cfr. Cass. Sez. 2 n. 2667 del 9.4.97, dep.
15.5.97;Cass. Sez. 1 n. 9774 del 20.9.96, dep. 14.11.96; Cass. Sez. Un. 16 del 10.1.95,
dep. 15.6.95; Cass. Sez. 1 n. 10562 del 2.5.90, dep. 25.7.90; Cass. Sez. 1 n. 7394 del
7.2.89, dep. 19.5.89, e numerose altre).
Pertanto, fra gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’ipotesi in discorso
vanno compresi tutti quelli previsti dall’art. 133 c.p. e, quindi, anche i precedenti penali
dell’imputato. Nel quadro di tale giurisprudenza questa Suprema Corte ha altresì
puntualizzato che in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente ai
fini della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell’art. 648
c.p., nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la
tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo se è accertata la lieve
consistenza economica del compendio ricettato si può procedere alla verifica degli
ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di configurare l’ipotesi di
cui al cpv. dell’art. 648 c.p., fermo restando che essa può essere esclusa ove emergano
elementi negativi sia sotto il profilo strettamente oggettivo (quali l’entità del profitto) sia
sotto il profilo della capacità a delinquere dell’agente (Cass. Sez. 2 n. 4581 del 23.3.98,
dep. 18.4.98; cfr. altresì Cass. Sez. 2 n. 6898 del 18.5.93, dep. 9.7.93; Cass. Sez. 2 n.
7821 del 2.4.92, dep. 8.7.92)
In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene è requisito necessario, ancorché
non sufficiente, per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p.
(cfr. Cass. Sez. 2 29.5.09, Lensi).
È quanto ha correttamente fatto l’impugnata sentenza, che ha escluso l’ipotesi attenuata
di cui all’art. 648 cpv. c.p. per difetto del requisito necessario dell’esiguità del valore del
2

quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con

bene oggetto di ricettazione, valore che ben può essere ricavato, nel caso specifico, dal
fatto che trattasi di telefono cellulare.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammenqle.
Così deliberato in Roma il 25.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

77″

ente
AntonkVbSIOSITO

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA