Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6298 del 25/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 25/02/2022), n.6298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5693-2016 proposto da:
I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
ENEL.SI SERVIZI INTEGRATI S.R.L., ENEL FACTOR S.P.A., ENEL SOLE
S.R.L., ENEL ITALIA S.r.l. (già ENEL Servizi S.r.l.) anche quale
società incorporante Dalmazia Trieste S.r.l., tutte soggette a
direzione e coordinamento di Enel S.p.A., in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI n. 22, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO MARESCA, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RENATO SILVESTRI;
– controricorrenti –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A., (già Equitalia Gerit S.p.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7935/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/08/2015 R.G.N. 11716/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.
Fatto
CONSIDERATO E RITENUTO
CHE:
1. in vista dell’Adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria, ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando di aver presentato richiesta di definizione agevolata alla stregua del D.L. n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, in L. n. 172 del 2017 (cd. rottamazione delle cartelle);
2. alla memoria risultano allegate dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ed estratti dell’Agenzia delle entrate relativi alle cartelle pagate;
3. non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria;
4. va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018; Cass. n. 11540 del 2019; Cass. nn. 18946, 19153 e 19155 del 2021) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sìa seguita la comunicazione dell’esattore aì sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le Ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato;
5. venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che risulta documentata la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore ed anche il pagamento de gli importi dovuti;
6. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, e l’INPS non hanno depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla hanno osservato ed in particolare nulla hanno eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non hanno eccepito che non siano stati loro notificati ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2);
7. ne consegue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che le altre parti concordino sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge (in fattispecie sovrapponibili, v. Cass. nn. 18946, 19153 e 19155 del 2021 cit.);
8. risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata;
9. la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvilimento della procedura di definizione agevolata;
10. non è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022