Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6298 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6298 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMORUSO MICHELE N. IL 28/12/1990
avverso la sentenza n. 5573/2012 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
AMORUSO Michele ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, per il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dolendosi
del fatto che il giudice abbia ritenuto corretta la prospettata misura della pena, in realtà
determinata in misura eccessiva, per non essere state concesse le attenuanti generiche.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni
con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua
attribuzione soggettiva, alla entità e modalità di applicazione della pena – ma anche alla
applicazione e comparazione delle circostanze (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale)
(ex pluribus, Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
Il esidente
Il ricorso è manifestamente infondato.