Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6297 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6297 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FANELLI GUGLIELMO N. IL 27/07/1974
PICCOLO PASQUALE N. IL 27/09/1954
PIRO FERDINANDO N. IL 30/09/1982
COZZOLINO ANTONIO N. IL 25/09/1965
avverso la sentenza n. 2519/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GeD9′ o (30-Q5e,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. (.91′
2reA, p;

Data Udienza: 25/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 3 giugno 2013 la Corte d’appello di L’Aquila confermava, per quello
che qui interessa, la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva condannato FANELLI
Guglielmo e PICCOLO Pasquale per associazione per delinquere finalizzata all’acquisto e
al riciclaggio di autovetture provenienti da delitto, per tentativo di riciclaggio
dell’autovettura Volkswagen Touareg tg. MW 558XN e per tentativo di falso ideologico
per induzione in relazione ad un certificato di omologazione comunitaria della predetta

CL542CA e della Fiat Mondeo tg. CS775PW, PIRO Ferdinando e COZZOLINO Antonio per
ricettazione dell’autovettura Fiat Mondeo tg. CS775PW.

Ricorrono per cassazione gli imputati.
FANELLI Gualielmo, a mezzo del difensore, deduce che la sentenza impugnata è
incorsa in:
1. violazione di legge e vizio della motivazione per avere rigettato le doglianze svolte
con i motivi d’appello senza procedere ad una ricostruzione critica dei fatti di
causa e senza una valutazione completa del materiale probatorio;
2.

violazione di legge, vizio della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del
reato associativo

3.

omessa motivazione in ordine alla sollevata eccezione di

ne bis in idem con

riguardo al contestato W reato di ricettazione per essere già stato giudicato dal
tribunale di Teramo con sentenza del 4 febbraio 2009 irrevocabile il 15 gennaio
2013;

PICCOLO Pasquale personalmente deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1.

nullità per omessa notificazione al difensore del decreto che dispone il giudizio e
comunque per irregolarità della notifica di detto decreto all’imputato. Lamenta che
la notifica all’imputato è stata fatta a mani di soggetto che seppur convivente era
minorenne e quindi non legittimato ;

2.

mancanza della motivazione, tamenta che i giudici d’appello si sono riportati alla
sentenza di primo grado;

3.

violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove operata dai giudici
d’appello, lamenta che i giudici di secondo grado non si sono attenuti alle
disposizioni in materia di valutazione delle prove;

PIRO Ferdinando personalmente deduce che la sentenza impugnata è incorsa in vizio
vizio della motivazione per non avere dato risposta a specifiche censure avanzate con i
motivi di gravame.

vettura , il PICCOLO e il FANELI anche per ricettazione della vettura Honda Civic tg.

COZZOLINO Antonio personalmente deduce che la sentenza impugnata è incorsa in
vizio della motivazione. Contesta che la sentenza di secondo grado ha omesso la
valutazione di numerose intercettazioni telefoniche

Il ricorso di FANELI Guglielmo è inammissibile.
Il primo motivo e il terzo motivo sono inammissibili per assoluta genericità, in ragione del
mancato confronto argomentativo con la specifica motivazione dedicata alla
contestazione sub IX) della sentenza d’appello e senza considerare con riguardo alle

perché del tutto privo di correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a
fondamento della sentenza impugnata e gli assunti dell’appellante indicati come apodittici
e congetturali.

Anche il ricorso di PICCOLO Pasquale è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato .
L’art. 420 cod.proc.pen stabilisce che l’udienza preliminare si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore
dell’imputato e che se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a
norma dell’articolo 97, comma 4
La difesa tecnica è pertanto obbligatoria e l’avvocato di fiducia (o quello d’ufficio) che
non compare e non è legittimamente impedito deve essere sostituito da altro
immediatamente reperibile individuato dal giudice per effetto dell’art. 97, 4 0 co. Si tratta
di un sostituto il quale esercita tutti i diritti e i doveri spettanti al difensore originario fino
a quando questo non riassuma la propria funzione .
Proprio perché l’udienza preliminare si svolge sempre alla presenza di un difensore
l’ultimo comma dell’art. 429 cod. proc.pen. prevede che il decreto che dispone il giudizio
deve essere notificato all’imputato contumace, nonché all’imputato e alla persona
offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento.
All’udienza preliminare i difensori del PICCOLO sono stati sostituiti ex art. 97 co 4 c.p.p.
dall’Avv. Fabio Abruzzese.
Deve aggiungersi che, come correttamente indicato dai giudici di merito l’art. 157 cod.
proc. pen. prevede che se non è possibile consegnare personalmente la copia dell’atto
all’imputato, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui
l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona
che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
Solo in quest’ultima ipotesi è previsto che il portiere o chi ne fa le veci sottoscriva
l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta
notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Così
come al comma 4 è previsto, per quello che qui interessa, che la copia non possa essere
2

ulteriori contestazioni che la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame

consegnata a persona minore degli anni quattordici, circostanza che neppure è allegata in
questa sede dove il ricorrente si limita a dolersi della minore età della persona convivente
che ha ricevuto la notifica senza alcuna indicazione dell’età effettiva ed in particolare
senza indicare se si tratti di minore di 14 anni.
Con riguardo ai restanti motivi non può che ribadirsi che quando le sentenze di primo e
secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello
può saldarsi con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo,

colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
È pacifico che non vi è un obbligo motivazionale esteso a tutte le deduzioni che
compongono il gravame. Infatti, per adempiere compiutamente l’obbligo della
motivazione, il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed
analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall’imputato e dal suo
difensore. È, invece, sufficiente – e necessario – che il giudice medesimo enunci con
adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese
determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l’iter logico
seguito per addivenire alla decisione adottata. Nel caso in esame la sentenza impugnata,
letta in uno con la sentenza di primo grado, non si presta ad alcuna censura avendo
entrambi i giudici di merito ritenuto l’imputato colpevole del reato ascritto con
motivazione logica, congrua ed adeguata e, quindi, incensurabile in questa sede di
legittimità
Palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte a
differentemente valutare gli elementi di prova richiamati e valorizzati, onde poi
accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente
accreditato con la sentenza impugnata.

Considerazioni analoghe valgono per il ricorso COZZOLINO che !ungi dal proporre un
“travisamento delle prove”, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale
del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da
disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, è stato presentato per sostenere,
in pratica, una ipotesi di “travisamento dei fatti” oggetto di analisi, sollecitando
un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine,inammissibile in questa
sede.
Il ricorso PIRO è inammissibile perché il motivo è nuovo considerato che il gravame era
stato presentato solo per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.

l/v
3

sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado,

I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Amme de.

Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il P sidente
Antonid POSITO

Così deliberato in Roma il 25.11.2015

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