Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6296 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6296 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHTIT ABDELAZIZ N. IL 01/01/1976
avverso la sentenza n. 1367/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,
perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’articolo
129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per
tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25
novembre 1998, Messina).
Segue,
la condanna del
a norma dell’articolo 616 c.p.p.,
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma d euro
1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
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Chtit Abdelaziz, imputato in ordine al reato di cui all’art.73
d.PR.309/90
ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo violazione di legge e carenza e manifesta illogicità
della motivazione in punto di responsabilità.