Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6295 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6295 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
S.I.A.E. ( SOC.ITALIANA AUTORI ED EDITORI)
avverso la sentenza n. 29557/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
08/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C &’9
che ha concluso per t_ \
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 17/11/2015

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RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Roma dichiarava estinto per prescrizione il fatto addebitato al lie
Donno. A questi veniva originariamente contestato il reato di riciclaggio per
avere reimpiegato in un acquisto immobiliare la somma ricevutq dal fratello,
provento di una truffa aggravata ai danni della SIAE. Il collegio di merito,
tenendo conto delle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio da parte
dell’imputato, escludeva l’elemento soggettivo del reato contestato anche nella

nella meno grave ipotesi criminosa prevista dall’art. 712 cod. pen., con
conseguente improcedibilità per decorso del termine massimo di prescrizione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il difensore
della parte civile che deduceva violazione di legge e correlato vizio

di

motivazione in relazione all’inquadramento del fatto nella fattispecie astratta
prevista dall’art. 648 cod. pen.
Si deduceva l’esistenza dell’elemento soggettivo che emergerebbe dal contenuto
dell’interrogatorio reso dal Di’ Donno; si rilevava che il De tionno aveva
ammesso di avere sospettato che le ingenti somme di denaro provenienti dal
fratello potessec,essere frutto di una appropriazione indebita. Tale ammissione
consentirebbe di ritenere che il De Donno si sia rappresentato la concreta
possibilità della provenienza illecita della condotta.

3. La difesa dell’imputato depositava due memorie (in data 2 e 12 novembre
2015) con le quali instava per il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile.
L’imputato a mezzo del difensore rimarcava la correttezza dell’inquadramento del
fatto contestato nella fattispecie prevista dall’art. 712 cod. pen. in ragione della
assenza di consapevolezza in ordine alla provenienza illecita del denaro.
L’atteggiamento soggettivo del De Sonno sarebbe emerso con chiarezza nel
corso dell’interrogatorio, durante il quale lo stesso aveva ammesso di essersi
chiesto quale fosse la provenienza del denaro del fratello e di avere pensato ad «
eventuali sottrazioni di danaro che il fratello avrebbe fatto ad altri componenti
dellOand»

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto deve essere qualificato come appello con conseguente
trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio.

dimensione del dolo eventuale e riteneva che il fatto andasse invece ascritto

2. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione,
che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett.
e), relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere
proposto “per saltum” e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi
dell’art. 569, comma terzo, del codice di rito. (Cass. sez. 6, n. 26350 del
31/05/2007, Rv. 236860)
3. Visto l’art. 573 cod. proc. pen. che prevede che l’impugnazione ai soli interessi
civili venga trattata e decisa con le forme del processo penale si dispone la

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio

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