Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6294 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6294 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OBINU STEFANO ANGELO N. IL 11/02/1981
avverso la sentenza n. 1819/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

OBINU Stefano Angelo ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, per i delitti in tema di sostanze stupefacenti, dolendosi del
fatto che il giudice abbia ritenuto corretta la prospettata misura della pena, in realtà
determinata in misura eccessiva, per non essere stata considerata la tenue gravità del fatto,

Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni
con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua
attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, ma anche – alla
entità e modalità di applicazione della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale)
(ex pluribus, Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

nonché le sue condizioni personali.

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