Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6294 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6294 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL FORTE ERNESTO N. IL 13/02/1960
avverso la sentenza n. 2956/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
kts
Udito il Procuratore Generale in persona dl Dott. –APR
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, condannava l’imputato Del Forte alla pena di mesi due di reclusione ed
euro 100 di multa per il reato di ricettazione. Veniva concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena subordinato alla effettuazione del lavoro di
pubblica utilità per quaranta giorni feriali / per sei ore al giorno.

deduceva:
2.1. erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen. Si deduceva che l’imputato non
era stato interpellato circa la condizione e non era riuscito a manifestare la sua
opposizione alla effettuazione del lavoro di pubblica utilità; la scelta di
condizionare il beneficio della sospensione condizionale allo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità sarebbe pertanto illegittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte di cassazione ha chiarito che «il dettato dell’art. 165 cod.pen.,
comma 2, nella formulazione successiva alla novella di cui alla L. 11 giugno
2004, n. 145, pacificamente applicabile nella specie, prevede che, nell’ipotesi in
cui la sospensione condizionale della pena sia concessa in favore di chi ne abbia
già fruito “deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi
previsti dal comma precedente”, ed ha provveduto alla soppressione dell’inciso
esistente nella norma in vigore in precedenza “salvo che ciò sia impossibile”.
L’innovazione normativa trova la sua giustificazione nella modifica del comma
primo, ove si è previsto, unitamente al risarcimento del danno o alla
eliminazione delle conseguenze dell’illecito, anche la possibilità di subordinare la
sospensione all’esercizio di lavori di pubblica utilità, modalità che, nel superare
l’impossibilità di subordinazione per i casi in cui i reati non ledano interessi
patrimoniali, quali quelli in tema di stupefacenti, di fatto permettono – e nel
caso del secondo comma impongono – per ogni fattispecie la sottoposizione a
subordinazione del beneficio concesso. Significativamente in tal senso la
disposizione richiamata ha richiesto per l’applicazione di tale condizione la
mancata opposizione del condannato, in luogo che l’espressione del suo
consenso, e l’esame degli atti parlamentari evidenzia che ciò è stato frutto di
una precisa scelta, dettata dalla necessità di rendere concretamente praticabile
tale misura, a fronte dell’impossibilità per il nostro ordinamento di imporre la
2

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato che

formulazione di dichiarazioni alla persona sottoposta ad indagini» (Cass. sez. 6
n. 13894 del 04/03/2014, Rv. 259460).
3. Deve pertanto ritenersi che, in assenza di un’esplicita manifestazione di
opposizione dell’imputato / il giudice possa condizionare la concessione del
beneficio della sospensione condizionale allo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità. L’onere di esprimere la opposizione alla applicazione di tale condizione
incombe sull’imputato, che deve manifestare in modo tempestivo la sua espressa
volontà prima della decisione.

ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il

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