Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6292 del 17/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6292 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X. GIORGIO N. IL 04/08/1969
avverso la sentenza n. 1898/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9-1,,D
che ha concluso per
‘o ÀjJ

Udito, per la parte civile,
Udit i difensor Avv. (-3\s34-1.,e,,,
\

C

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza di primo grado
condannava l’imputato per il reato di tentata rapina aggravata alla pena di
anno uno di reclusione ed euro 200 dì multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Lo
Russo che deduceva:

dell’identificazione del Lo Russo, ovvero il rinvenimento di una sola impronta
digitale non era sufficiente per l’identificazione e che, a tal fine, sarebbe stato
decisivo acquisire le registrazioni delle videocamere poste all’esterno della banca,
la cui visione avrebbe consentito, malgrado il travisamento dei volti, di acquisire
elementi circa le caratteristiche somatiche degli autori del reato;
2.1. vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi posti a
sostegno dell’accertamento di responsabilità. Si deduceva che non sarebbero
stati individuati elementi a conforto della impronta digitale che era l’unico
elemento alla base della identificazione del Lo Russo. In particolare si lamentava
la mancata rilevazione delle impronte sulla porta antipanico, ritenuta inutile
sulla base della testimonianza del maresciallo dei carabinieri che aveva affermato
che il materiale della porta non tratteneva le impronte, ritenuta di critica
affidabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
2. Il collegio ribadisce che Or —prostaDie:Isiva per “prova decisiva” sia da
intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari
della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di
testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante
/
per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le
argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove
fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia
(Cass.Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323; Cass. Sez. 2, n. 16354 del
28/04/2006 Rv. 234752).
Partendo da tale premessa deve rilevarsi come la prova richiesta deve
comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio
disponibile. Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione

2

2.1. mancata assunzione di prova decisiva. Si deduceva che la prova alla base

di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze
processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie la Corte territoriale con giudizio di merito insindacabile, in
quanto aderente alle emergenze processuali e non manifestamente illogico,
ribadisce la sufficienze delle prove emerse per accertare l’identificazione
dell’imputato e chiarisce che la mancata acquisizione dei filmati delle telecamere
era giustificata dal fatto che i rapinatori erano travisati e che, dunque, la visione
degli stegynon avrebbe fornito elementi utili per l’identificazione.

dell’ammissibilità in quanto critica l’impianto motivazionale posto alla base
dell’identificazione, non individuando fratture logiche del percorso argomentativo
che abbiano il carattere della manifesta illogicità e della decisività. Il ricorrente
si limita infatti a sostenere che la identificazione era stata effettuata sulla
base della sola impronta digitale, elemento ritenuto insufficiente e non decisivo.
In realtà la Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste,
evidenziava come l’impronta utilizzata per l’identificazione si trovava nel punto
in cui il rapinatore munito di pistola aveva battuto la mano sinistra contro il
vetro, come avevano riferito i testimoni oculari; i ventitrè punti di identità rilevati
consentivano di addivenire con sicurezza all’identificazione; a ciò si aggiungeva
che l’impronta rilevata era stata ritenuta recente, ovvero datata a non più di
dodici ore, «sulla base dello stato di continuità del disegno capillare e del
dettaglio evidenziato dalle impronte».
Si tratta di una motivazione che rileva la sufficienza degli elementi posti a
fondamento dell’identificazione con argomenti logici e coerenti con le
emergenze processuali. L’attribuzione dell’impronta all’imputato risulta
accompagnata da una serie di altri elementi che consentono di ritenere che la
stessa era stata lasciata sulla maniglia della banca proprio in occasione della
rapina e non in un altro momento: il relativo giudizio non si presta pertanto a
nessuna censura in sede di legittimità.

2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2015
L’estensore

Il Presidente

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato ed al limite

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA