Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6291 del 25/01/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6291 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Angelo Cutone, quale difensore di A.A. (n. il 22/06/1977), avverso l’Ordinanza della Corte di appello di l’Aquila
dell’i 1/08/2016.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Adriano Iasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Piero Gaeta, che
ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza e il rinvio, per
nuovo esame, al competente giudice.

Osserva:

Con Ordinanza dell’11/08/2016, la Corte di appello di L’Aquila rigettò
l’istanza, avanzata da A.A., di restituzione nel termine per impugnare
la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano in data 06/05/2016 con la quale il

Data Udienza: 25/01/2017

ricorrente è stato condannato a mesi 6 di reclusione ed Euro 90,00 di multa per
il reato di truffa.
Ricorre per Cassazione il difensore di A.A. contestando quanto
sostenuto dalla Corte di appello. In particolare evidenzia che il provvedimento
impugnato è stato emesso in violazioni a quanto previsto dalle L. 22/04/2005 e
dalla L. 28/04/2014 n. 67.
Il difensore del A.A. conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata

motivi della decisione

1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

1,1. Infatti si deve rilevare che la Corte di Appello di L’Aquila ha
correttamente evidenziato che A.A. era a perfetta conoscenza del
processo a suo carico. Invero: 1) egli ha eletto domicilio – elezione mai revocata
– presso l’abitazione dei propri genitori; 2) il decreto di citazione a giudizio gli è
stato notificato personalmente. Orbene quanto precede è già sufficiente per
affermare la infondatezza della prima doglianza relativa alla presunta violazione
della L. 28/04/2014 n. 67. Infatti, il ricorrente – a pagina 5 del ricorso – afferma
che “i commenti alla legge n. 67 del 28/04/2014 in tema di assenza per
incolpevole mancata conoscenza del processo possono trovare applicazione
analogica al caso in esame”. La difesa del A.A. sostiene quanto sopra senza
tener minimamente conto che la Corte di appello ha, invece, rilevato che al
ricorrente è stato notificato personalmente il decreto di citazione a giudizio
(circostanza questa mai contestata). Dunque se nel caso di specie fosse
applicabile la nuova normativa sull’assenza, il A.A. non avrebbe più potuto
chiedere la remissione in termini ex art. 175, comma 2, c.p.p. dato che, in forza
della L. 67/2014, è stato cancellato dal testo del secondo comma dell’art. 175
c.p.p. ogni riferimento alla restituzione del condannato in contumacia nel termine
per impugnare la sentenza contumaciale. Quanto evidenziato dalla Corte di
merito – circa l’elezione di domicilio dell’imputato e la notifica di cui sopra
personalmente al A.A.- avrebbe, poi, consentito al Tribunale di Avezzano ex art. 420 bis, comma 2, del c.p.p. e 484, comma 2 bis, c.p.p. – di procedere in
assenza dell’imputato e di non dover, quindi, notificare l’estratto contumaciale
all’odierno ricorrente, proprio in rapporto alla «nuova» disciplina dell’assenza che
tale adempimento non prevede in via logica e sistematica.
2.

Poiché, però, il A.A. è stato dichiarato contumace prima dell’entrata

in vigore della L. 67/2014, si deve applicare la vecchia normativa in forza di

ordinanza.

quanto previsto dall’art. 15 bis della predetta legge (articolo 15 bis – disposizione
transitoria – inserito nella L. 67/2014 dalla legge 11/08/2014 n. 118).
2,1. Dunque sulla base di quanto sopra affermato, sub punto due, si deve
riconoscere la fondatezza del secondo motivo di ricorso. Infatti, come ben rileva
il difensore del ricorrente, i principi giurisprudenziali evocati nel provvedimento
impugnato sono stati superati dalla costante e condivisa giurisprudenza
successiva di questa Corte la quale ha statuito che in tema di restituzione nel
termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell’art. 175,

comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv.
in I. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione “iuris tantum” di
mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha
posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale
prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento
di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica,
eseguita, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio
nominato all’imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza
del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la
sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 2,
Sentenza n. 21393 del 15/04/2015 Cc. – dep. 21/05/2015 – Rv. 264219).
Inoltre, in tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza di
condanna contumaciale, ai sensi dell’art. 175, secondo comma, cod. proc. pen.
(nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla I. 28 aprile 2014, n. 67),
è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della
regolarità meramente formale della notificazione dell’atto, assegni al
comportamento dell’imputato, che abbia omesso di comunicare all’Autorità
giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il significato di una
volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle
sentenze (Sez. 1, Sentenza n. 38817 del 10/07/2015 Cc. – dep. 24/09/2015 Rv. 264538). Infine, in tema di restituzione nel termine, non può farsi discendere
dalla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore
d’ufficio domiciliatario l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato contumace,
qualora la stessa non sia desumibile “aliunde” (fattispecie relativa a imputato
sottoposto a un lungo ricovero ospedaliero che, in assenza di elementi di segno
contrario, rendeva verosimile che l’imputato non avesse avuto contatti con il
difensore d’ufficio; Sez. 4, Ordinanza n. 8104 del 15/11/2013 Cc. – dep.
20/02/2014 – Rv. 259350).
2,1. Quindi nel caso di specie né l’Autorità giudiziaria ha compiuto le
necessarie verifiche – ex art. 175, comma 2, del c.p.p. – per accertare se il
ricorrente fosse a conoscenza della pronuncia della sentenza contumaciale né,
3

comunque, nel provvedimento impugnato sono stati evidenziati elementi dai
quali desumere aliunde la conoscenza dell’imputato della sentenza, il cui estratto
gli è stato notificato ex art. 161, comma 4, del cod. proc. penale. Quindi la
motivazione dell’ordinanza della Corte di appello è carente sul punto.
3. Si deve, pertanto, annullare l’impugnata ordinanza con rinvio alla Corte
di appello di L’Aquila per nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di
L’Aquila.

Così deliberato in camera di consiglio, il 25/01/2017.

Il Consigliere estensore
Adriano Iasillo

P.Q.M.

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