Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6290 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6290 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIUZZI GIUSEPPE N. IL 22/09/1959
avverso la sentenza n. 1199/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Qiiv

Osserva
Ricorre per cassazione Liuzzi Giuseppe avverso la sentenza emessa in data 24.9.2012
dalla Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto che confermava quella in
data 25.10.2010 del Tribunale di Taranto, con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di mesi tre di arresto ed C 1.500,00 di ammenda per il reato di
cui all’art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S..
Si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed

E’ palese l’estrema genericità della censura che non indica le concrete ragioni per le
quali l’imputato sarebbe stato meritevole delle impetrate attenuanti il cui diniego è
stato esaustivamente motivato, si rileva che la concessione o meno delle attenuanti
generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al
controllo di legittimità, tanto che “ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del
18.1.2011, Rv. 249163).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

aspecifica.

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