Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 629 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 629 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sui ricorso proposti da

MONZA Rinaldo Paolo, nato a Busto Arsizio il 26.5.1955
RINALDI Sabato, nato a Sicignano degli Alburni il 28.10.1958

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 13/10/2011;

letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava
la sentenza del 16/06/2004 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva
dichiarato Monza Rinaldo e Rinaldi Sabato (nelle rispettive qualità, il primo, di
amministratore unico, dalla costituzione della società Bierre srl sino al 3.10.1995, e
di liquidatore dal 3.10.1995; e, il secondo, di liquidatore dal 13.5.1996 alla data del
fallimento della detta società, dichiarato fallita dallo stesso Tribunale il 25.11.1996)
dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con lo specifico

Data Udienza: 18/10/2013

(

addebito di avere dissipato il patrimonio sociale, cedendo, dopo la dichiarazione di
fallimento, i beni specificamente indicati, acquistati in

leasing

in situazione

d’insolvenza, ad altra società facente capo allo stesso Monza Rinaldo, senza alcun
corrispettivo; di avere, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, occultato i libri
e le altre scritture contabili della società, denunciandone simulatamente il furto,
asseritamente avvenuto il 3.7.1996; omesso di predisporre il bilancio di esercizio al
31.12.1995; contravvenuto al divieto di intraprendere nuove operazioni nella fase

cagionare, per effetto di tale operazione dolosa, il fallimento della società, che,
senza alcuna utilità propria, corrispondeva alla società di

leasing canoni per £

250.000.000, sottraendo tale importo al pagamento degli altri debiti sociali; e per
l’effetto, li aveva condannati alla pena di anni tre ciascuno oltre consequenziali
statu izion i.

2. Avverso la pronuncia anzidetta Rinaldo Paolo Monza ed il difensore di Sabato
Rinaldi, avv. Maurizio Antoniazzi, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione,
ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso proposto da Rinaldo Paolo Monza si deduce
violazione dell’art. 606 lett. e) in riferimento all’art. 603, comma 1, del codice di
rito; nonché contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione. Lamenta, al
riguardo, che non sia stata accolta la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale nonostante che fossero state impugnate anche le ordinanze di primo
grado con le quale era stata revocata l’ammissione di prova testimoniale di Maurizia
Polloni, responsabile della contabilità di CLP Cooperativa a r.I., che avrebbe potuto
riferire sul fatto che non era stato arrecato alcun danno alla Bierre, in quanto
sgravata da contratti di leasing i cui canoni erano stati costantemente rimborsati da
CLP. Si sostiene, inoltre, che l’impianto motivazionale sia, comunque, inidoneo ed
inadeguato a sostenere il ribadito giudizio di colpevolezza dell’imputato

oltre il

ragionevole dubbio e si lamenta, infine, la mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso in favore di Sabato Rinaldi deduce mancanza di motivazione, ai sensi
dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sul rilievo dell’inadeguatezza della motivazione
per relationem, che, peraltro, non dava risposta ai motivi di gravame. Si duole, tra
l’altro, che il giudice di appello, pur condividendo la tesi del primo giudice in ordine
all’esistenza di un gruppo ed in ordine alla versione del furto, non abbia emesso
pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

di liquidazione, acquistando attrezzature in leasing, di cui sopra, così concorrendo a

2. Il primo motivo del ricorso proposto da Rinaldo Paolo Monza è destituito di
fondamento, posto che dal compendio motivazionale della sentenza impugnata,
risultano chiaramente indicate le ragioni per le quali il giudice a quo non ha ritenuto
di far luogo alla richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, non
ritenendo sussistente la condizione della non decidibilità allo stato degli atti, alla

probatoria.
Peraltro, la richiesta rinnovazione riguardava l’escussione della teste Maurizia
Polloni, responsabile della contabilità di CLP Cooperativa a r.I., la cui testimonianza
era stata revocata dal primo giudice, nell’esercizio di giustificato potere
discrezionale. Del resto, neppure ora il ricorrente ha reso spiegazione plausibile
delle ragioni per le quali la detta prova dichiarativa – in mancanza di ogni riscontro
documentale – avrebbe avuto rilevanza decisiva nell’economia del presente giudizio,
al punto da scardinare il costrutto argomentativo in base al quale il giudice di
appello ha ribadito la statuizione di colpevolezza a carico dell’imputato oggi
ricorrente.
Il diniego delle generiche risulta poi, congruamente, motivato, di talchè la relativa
censura non è deducibile in questa sede di legittimità, afferendo a questione
squisitamente di merito.
Il ricorso in favore di Sabato Rinaldi si colloca, poi, alle soglie dell’inammissibilità,
posto che la sentenza impugnata non può, certamente, ritenersi priva di adeguato
corredo motivazionale a sostegno della confermata pronuncia di colpevolezza a
carico dell’imputato, in ordine al reato a lui ascritto, oltre il limite del ragionevole
dubbio.

3. Per quanto precede i ricorsi – ciascuno globalmente considerato – devono
essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 18/10/2013

quale la disposizione processuale dell’art. 603, comma 1, subordina l’integrazione

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