Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6289 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6289 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NUZZO MARIA N. IL 05/10/1977
avverso la sentenza n. 29342/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

-

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Napoli – giudice per le indagini preliminari – applicava all’imputato
la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73 DPR
309/90;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, rilevando la
mancata considerazione delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., l’omissione
dell’obbligo motivazionale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla concessione

-Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di
rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, mediante riferimento agli atti d’indagine,
di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

dell’attenuante di cui al comma V del DPR 309/90;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA