Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6289 del 17/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6289 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIAMPA’ GIUSEPPE n. 30/06/1980

contro la sentenza n. 1212/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO del 29/10/2013
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO
BELTRANI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIRO ANGELILLIS che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udita l’avv. CIVITA DI RUSSO, difensore di fiducia dell’imputato, che si è riportata ai motivi di
ricorso, chiedendone l’accoglimento;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.U.P. del Tribunale della stessa
città in data 10/01/2013 nei confronti di GIUSEPPE GIAMPA’ in relazione al reato di cui agli
artt. 56 e 629 c.p., attenuato ex art. 8 I. n. 203 del 1991;
– che, contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto
all’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione

mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
– che, all’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito, ed
all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di
consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica
udienza;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è in toto inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le
sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e
già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n.
221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133),
del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, poiché la Corte di appello (f. 15
ss.) – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non
contraddittorie (che riprendono quelle, condivise, del primo giudice, come è fisiologico in
presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), e, pertanto, esenti da vizi
rilevabili in questa sede – ha valorizzato, ai fini delle contestate statuizioni, la ritenuta
adeguatezza del complessivo trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto accertato,
caratterizzata dalla reiterazione e gravità di atti intimidatori, evidenziando, a sostegno del
mancato riconoscimento delle invocate attenuanti, «il ruolo direttivo svolto dal’appellante
nella vicenda in esame conformemente alla posizione dominante rivestita in seno
all’associazione mafiosa», e la già intervenuta considerazione del comportamento
processuale a fondamento del già intervenuto riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8 I.
n. 203 del 1991 (f. 6 s.);

– che, con tali argomentazioni, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente,
limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la
propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed
indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti;

quanto alla mancata riduzione della pena nel massimo consentito dall’art. 56 c.p. ed al

- che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, udienza pubblica 17 novembre 2015

Il compoìente estensore

Il Presidente

processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA