Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6286 del 06/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6286 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Rodio Giovanni, nato il 19.10.1962
La Forese Palma, nata il 09.07.1970
avverso la sentenza 1292/013 della Corte d’appello di Lecce,sezione distaccata di
Taranto, del 14.11.2013 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Gianfredo Cataldo, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;
MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 06/11/2015

1.Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata
di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di qiesta città , in data
14.03.2012 , che aveva condannato Rodio Giovanni e Laforese Palma alla pena di
anni uno di reclusione ed €. 500,00 di multa per il reato di seguito indicato:

nel rassicurare D’Aprile Giovanni della loro piena solvibilità, quali proprietari di
immobili o in attesa di forti finanziamenti, inducevano in errore il suddetto D’Aprile,
si facevano da questi consegnare n. 3 veicoli per la somma complessiva di C
24.000,00, rimanendo insolventi per la somma di C 20.000,00 coperta attraverso
effetti cambiari rimasti insoluti. (Acc.to in Palagiano il 26/01/2010)

1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore
di fiducia, sollevando cinque motivi di gravame con il quale deduce :
-a Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., per inosservanza
ed erronea applicazione della legge penale e della legge processuale in relazione
agli arti. 124, comma 1, c.p., 129 c.p.p e 192, comma I c.p.p..secondo la
giurisprudenza di legittimità il termine per proporre la querela decorre dalla
conoscenza di tutti gli elementi necessari del fatto costituente reato da parte della
persona offesa.La Corte erroneamente ha affermato la tempestività della querela,
individuando il momento della piena conoscenza del reato di truffa da parte della
vittima alla data del 28.10.2009 corrispondente al termine di scadenza
dell’ultima cambiale, sostenendo, nello specifico, che “il D’Aprile ha sperato

sino all’ultimo nel pagamento del debito”. Tale statuizione a parere del ricorrente
risulta contraddetta, dalla stessa Corte d’Appello, quando nella parte motiva si
esplicita gli elementi costitutivi del reato di truffa ed individua gli artifici e
raggiri nella consegna dei titoli cambiari rimasti insoluti, accompagnata da
mendaci rassicurazioni sul relativo pagamento e sulle garanzie di solvibilità.
-b la violazione dell’ art. 606, comma 1, lett. e) contraddittorietà e manifesta

artt. 110 , 640 cod.pen. perché, in concorso tra loro, mediante artifizi e raggiri consistiti

illogicità della motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi
richiesti per l’integrazione del reato di cui all’ art. 640 c.p. ed il cui il vizio risulta
dal testo del provvedimento impugnato;La Corte non ha tenuto in considerazione la
pregressa conoscenza di D’Aprile e Rodio che ha indotto il primo , liberamente, a
contrattare con il secondo e a rinegoziare,fuori da ogni induzione in errore,i1
contratto La mancanza di induzione in errore porta ad escludere anche un
ingiustizia dell’ incremento patrimoniale, perché l’arricchimento fu conseguito in
base ad un valido rapporto contrattuale ed escludendo il raggiro ,che sarebbe
2

r

intervenuto dopo la contrattazione, si esclude anche il danno.Tutto rientra
nell’ambito di una lecita contrattazione di diritto civile.
– c Violazione dell art. 606, comma , lett. e) c.p.p., per contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in merito all’individuazione del soggetto attivo del reato
di cui all’art. 640 c.p. con riguardo alla posizione di Laforese;
– d Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), per inosservanza della legge
penale, in riferimento all’art. 62 bis c.p. per la mancata concessione delle
– e Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), per inosservanza della legge penale,
in riferimento all’art. 163 cod.pen. per l’omissione della concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena alla imputata Loforese Palma
2.11 ricorso è inammissibile perché i motivi sono generici o manifestamente
infondati.
2.1 Il primo motivo relativo alla proposizione della querela è manifestamente
infondato: la Corte,infatti,in merito ad analoga censura proposta con l’appello, ha
ritenuto, richiamando quanto accertato in primo grado e le dichiarazioni della p.o.
rese in udienza, che D’Aprile realmente sperò fino alla scadenza dell’ultima
cambiale di essere pagato e che solo quando anche l’ultima cambiale rimase
inevasa, prese atto di essere stato raggirato.
2.1.10rbene,premesso che l’onere della prova dell’intempestività della proposizione
della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a
semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria
rigorosa, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela,
occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del
fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per
determinarsi. Ne consegue che deve ritenersi tempestiva la proposizione della
querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto,
in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa , sia avvenuta entro
oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la
decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla
base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. (N.7333 del 2008 rv
239162 ; N.24380 del 2015 rv 264165). Nel caso in esame, la valutazione della
Corte di merito , che si basa sulla valutazione della prova dichiarativa della p.o. ,
peraltro coincidente nei due gradi di giudizio, in una doppia conforme di

3

attenuanti generiche.

consolidata tenuta, fissa la conoscenza completa del fatto truffaldino ,da parte del
D’Aprile , in tutti i suoi elementi costitutivi,a128.10.2009 quando egli si rese conto
che non sarebbe stato più pagato e tale valutazione , espressa nell’ambito di una
consentita accettabile opinabilità di apprezzamento in merito al momento della
percezione del raggiro, costituisce valutazione di merito insindacabile nel presente
giudizio di legittimità.
2.2 Manifestamente infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso.
motivazione , si limita ad asseverare una diversa ed alternativa ricostruzione dei
fatti che procede da una lettura degli elementi probatori orientata in senso più
favorevole agli imputati. Questa Corte ,con pronunce consolidate ha già dichiarato
inammissibili tali esercitazioni ermeneutiche :secondo il costante insegnamento di
questa Suprema Corte,infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di
una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un.,
30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842
del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
2.3 Manifestamente infondata è la censura relativa alla motivazione della
responsabilità della Loforese. La Corte ha posto in rilievo che Loforese partecipò
insieme al marito all’operazione contrattuale ; nel corso della quale gli imputati
dettero mendaci assicurazioni sul pagamenti dei titoli cambiai ,offrendo false
garanzie sulla loro solvibilità ,attraverso il richiamo a prospettazioni ingannevoli.(
vedi pag.6).
2.4 Manifestamente infondati sono infine gli ultimi due motivi relativi al trattamento
sanzionatorio. La Corte ha adeguatamente motivato in ordine al mancato
riconoscimento delle generiche per entrambi gli imputati e della pena sospesa per
la Loforese facendo specifico riferimento agli ostativi precedenti penali che risultano
a carico degli imputati. La mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e della pena sospesa è giudizio di merito ed è giustificata da motivazione
esente da manifesta illogicità, sicchè si prospetta insindacabile in cassazione
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in

4

2.2.1 Con il secondo motivo,infatti,i1 ricorrente, senza individuare reali vizi della

considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili
dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
(Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in curo 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processu i e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deci
Il Consigli

o a , il 06 novembre 2015
re ,
ez

Il Presidente
DAallo

al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA