Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6285 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6285 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Capezzera Michele, nato 111.02.1959,
Filoram o Emanuele, nato il 30.03.1981,
Pozzati Maurizio, nato il 12.10.1952,
Fiore Carlo, nato il 28.10.1958,
avverso la sentenza n.909 della Corte d’appello di Torino, ha sezione penale,
del 25.02.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario
Maria Stefano Pinelli , che ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito per l’imputato Filoramo Emanuele , l’avv. Monica Mazzenga,in
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Data Udienza: 06/11/2015

sostituzione dell’avv.Romualdo Truncè, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso;
MOTIVI della DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Torino , in parziale
riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale della stessa città ,che aveva
condannato tutti gli imputati, in data 09.06.14, riduceva la pena al solo
Capezzera Michele, eliminando la pena accessoria,e confermando nel resto la
TUTTI
del reato di cui agli artt. 110, 628 comma 1 e 3 n. 1, c.p. perché, in concorso fra loro e al fine di
procurarsi un ingiusto profitto, s’introducevano all’interno della BANCA REGIONALE EUROPEA sita
in Moncalieri Corso Savona n. 6 e s’impossessavano mediante violenza alla persona e/o minaccia,
consistite nel tenere una mano in tasca facendo credere di celare una pistola, della somma di €
11.955,00 e di parte del contenuto di un sacco postale, sottraendo detti beni al direttore pro tempore
dell’agenzia che li deteneva; in particolare POZZATI, CAPEZZERA e FILORAMO si introducevano
all’interno della banca dopo essersi travisati mentre FIORE incrociava a bordo del veicolo LANCIA Y
targato DB5I8EF le strade limitrofe alla banca per controllare eventuali presenze sospette.Con le
aggravanti di aver commesso la violenza da più persone travisate e riunite. Commesso in Moncalieri
(TO) il giorno 16 dicembre 2013.
Capezzera Michele
del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 648 c.p., per aver ricevuto il veicolo ALFA ROMEO 147 targato
CC128AS di proprietà di BONINSEGNA Paolo, provento di furto commesso in data 14 novembre
2013, denunciato alla Stazione CC di Torino Borgata Campidoglio Con l’aggravante dell’aver
commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo che precede.Commesso in luogo ignoto tra il 14
novembre 2013 e il 16 dicembre2013, accertato in Moncalieri (TO) in quest’ultima data.
del delitto p. e p. dagli artt. 624,625 n.7 cod.pen in relazione all’autovettura LANCIA Lybra targata
BP404PV, di proprietà della società EDIL ATELLANA Soc. Coop., furto denunciato da DELLA
ROSSA Francesco Paolo in data 5 ottobre 2013. Commesso in luogo ignoto tra il 5 ottobre 2013 e il
17 dicembre 2013, accertato in Moncalieri (TO) in quest’ultima data.Con la recidiva specifica e
reiterata per Capezzera, Pozzati e Fiore.

1.1 Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo dei
rispettivi difensori deducendo i motivi di seguito indicati:
1.2 CAPEZZERA Michele,
1.2.1 Denuncia il vizio di illogicità manifesta in relazione alla mancanza di
motivazione circa la quantificazione dell’aumento per la continuazione del reato
ascritto sub b . Le ragioni addotte dalla Corte territoriale per la riduzione della
pena in relazione agli altri due capi di imputazione attengono a profili soggettivi
dell’imputato ,relativi all’intera sua condotta delittuosa senza che vi possano
essere logici motivi per ritenere tali profili soggettivi non operanti in relazione al
capo B di imputazione. L’assenza di motivazione sul punto configura, a parere del
ricorrente, un errore un vero e proprio errore di diritto ai sensi delle lett. e) e b)
dell’art. 606 co. 1 c.p.p..
1.2.2 Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

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decisione in ordine ai reati di seguito indicati:

1.2.3 Esso,infatti, non tiene conto della consolidata giurisprudenza di questa
Corte, che questo collegio condivide ed alla quale ritiene di dover dare continuità,
secondo la quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende
che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova

arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014,
Ferraio, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
1.2.4 Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena
equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596),In
tema di determinazione della pena nel reato continuato, inoltre, non sussiste
l’obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente
indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.( Rv. 264551-rv
261426)
1.3 FIORE Carlo
1.3.1 Lamenta la violazione art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. per la mancata
esclusione della recidiva e, la mancata concessione delle circostanze generiche
nella loro massima estensione; la mancata riqualificazione del fatto in altra
fattispecie penalmente rilevante, con particolare riguardo al reato di
favoreggiamento ; la mancata concessione della circostanza attenuante ex art.
114 c.p..
1.3.2 I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1.3.3 Va ricordato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello,
sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi . Il ricorrente ha non
soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della
decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.

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valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero

1.3.4 Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
1.3.5 Orbene la Corte di merito, con una motivazione congrua e priva di vizi
rilevanti ha ritenuto innanzitutto che la riqualificazione del fatto di rapina in

del 29.05.2014 aveva ammesso di aver partecipato alla rapina e la valutazione
della condotta di quest’ultimo , nella scansione della ricostruzione dei fatti operata
dai giudici del merito, avvalorava tale confessione.
1.3.6 Valutava ,inoltre, la Corte la compartecipazione criminosa ai fatti del
Fiore , per nulla marginale e piuttosto sintomo di sinergia e affiatamento
con i correi,circostanza che impediva una valutazione più favorevole
dell’incidenza delle generiche e rendeva ,in particolare , non concedibile
l’attenuante della minima partecipazione prevista dall’art. 114 comma 1
cod.pen., perché la condotta delittuosa dell’ imputato aveva inciso sul
risultato materiale della impresa in modo affatto marginale, così da
non poter essere espunta, senza apprezzabili conseguenze nella serie
causale produttiva dell’evento.
1.3.7 I giudici del merito hanno puntualizzato, anche rifacendosi alla
giurisprudenza di legittimità, che fare l’autista agli esecutori materiali
della rapina e pattugliare la zona durante l’esecuzione del reato, sia un
compito di particolare impegno e importanza nell’organizzazione del
delitto, che presuppone l’ assoluta affidabilità degli altri compartecipi,
sicché va escluso che il ruolo dell’imputato sia stato assolutamente marginale
1.3.8 La Corte ha infine argomentato in modo logico e concludente perché
non ritenga di poter escludere la recidiva reiterata specifica, contestata e
sussistente in relazione alle plurime condanne per reati anche molto gravi,
quali l’ associazione a delinquere, le violazioni in materia di armi comuni da
sparo, e tre rapine aggravate in concorso sicché la ricaduta di cui è
espressione l’odierno procedimento dimostra che l’imputato ha fatto tesoro
dell’esperienza criminale maturata in precedenza senza alcuna resipiscenza,
prova della sua accresciuta pericolosità.
1.4 FILORAMO Emanuele e POZZATI Maurizio
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favoreggiamento non poteva essere accolta ,perché lo stesso imputato ,all’udienza

1.4.1 Con unico ricorso, proposto personalmente dagli imputati, lamentano la
manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e il travisamento
della prova ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen .I ricorrenti ,con dovizia di
elementi fattuali e generici richiami ad atti del procedimento ricostruiscono le
vicende relative alla rapina deducendo, in particolare , che le annotazioni di P.G.
non sono né precise né attendibili, al pari delle individuazione effettuate dagli
operanti maggiormente coinvolti nell’operazione di polizia ; che le evidenze
degli avvenimenti, secondo quelli che sono gli intenti difensivi e che si sostanziano
nel rilevare che durante il lungo inseguimento dell’autovettura dei rapinatori, gli
investigatori ebbero a perdere di vista ,più volte, l’autovettura e per tempo utile a
consentire la fermata del veicolo e l’avvicendarsi di soggetti diversi a bordo di
quella vettura. La mancata puntuale descrizione dei soggetti visti da parte di chi è
stato chiamato a riconoscere gli autori della rapina sono vistose ed inaccettabili
carenze investigative che si risolvono in un travisamento della prova che ha
impedito di individuare correttamente la situazione processuali dei due ricorrenti
che lamentano il vizio della prova cui si ricollega una errata valutazione delle
risultanze probatorie. La sentenza,inoltre , manca di una valutazione unitaria e
globale dei fatti , rimando parcellizzata nell’individuazione di autonomi e
disorganizzati elementi probatori.
1.4.2 Molteplici sono i profili di inammissibilità del ricorso che lo rendono
manifestamente infondato..
1.4.3 il principale è che i ricorrenti si sono limitati a riproporre pedissequamente
le medesime censure prospettate al giudice dell’appello, con richiamo agli stessi
profili del fatto e con la medesima indicazione degli atti da cui si trae spunto per
articolare le censure.
1.4.4 Nulla di nuovo è stato argomentato dai ricorrenti in ordine alla
completa,ragionata esaustiva e logica risposta che la Corte di merito ha elaborato
in risposta agli specifici motivi di appello che sono stati tutti rigettati, in una con
la decisa smentita della ricostruzione difensiva dei fatti. Nessuna critica è stata
mossa dai ricorrenti alla pur complessa ed argomentata ricostruzione valutativa
della Corte di merito e ciò,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte
,relativa ai motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, è motivi di aspecificità dell’impugnazione.

5

probatorie consentono una diversa ricostruzione dei fatti più aderente alla realtà

t

1.4.5 La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,

Tasca, Rv. 237596).
1.4.6 Nel caso in esame ,innanzitutto la Corte di merito ha riassunto i motivi di
appello dei due imputati precisando che: la prima doglianza verte sulla
inattendibilità del riconoscimento degli imputati , in base al vestiario
(salvo che per FILORAMO, ritrovato con abiti diversi), senza che siano stati
individuati i tratti somatici dei soggetti riconosciuti e senza che possa avere
rilievo la particolare qualificazione dei soggetti accertatori;che i beni rinvenuti
nella vettura di FILORAMO e l’esito della perquisizioni confermano la tesi
difensiva dell’imputato;che non è stato tentato alcun riconoscimento
fotografico né personale da parte dei clienti della banca né esperita
alcun’altra individuazione, sia pure atipica, e non è stato reso noto il risultato
dell’analisi del DNA;che va tenuto conto del coinvolgimento personale degli
operatori che effettuarono il riconoscimento in punto attendibilità del soggetto
identificatore ;che l’individuazione è fatta attraverso passaggi scollegati, avendo
gli operatori perso i collegamenti visivi con i soggetti tra una e l’altra delle 4
fasi che hanno condotto all’arresto, sicché non vi è certezza che i soggetti
occupanti le vetture siano stati sempre gli stessi; che l’attendibilità del
riconoscimento di Pozzati è limitata perché non viene individuato nel verbale
di arresto l’operante che effettua il riconoscimento .(pag6).
1.4.7 L’elenco di tali motivi è del tutto sovrapponibile a quello dei motivi di
ricorso a riprova della specificità di cui si è detto , con l’ulteriore profilo di
inammissibilità derivante dal fatto che i ricorrenti fanno continuo rinvio ad
atti del procedimento , la cui disamina è interdetta alla Corte di legittimità,
se, come nel caso in esame, tali atti non vengono individuati specificamente
nelle parti che si intendono affetti dal vizio specifico di travisamento ed
allegati al ricorso , in aderenza al principio di autosufficienza del ricorso.

03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,

1.4.8 La Corte di merito ha inoltre precisato che , con la scelta
dell’abbreviato, tutti gli imputati avevano richiesto un giudizio allo stato
degli atti e che nessuna eccezione di illegittima acquisizione al fascicolo di
atti della Polizia Giudiziaria era stata eccepita. Ciò escludeva la possibilità
che le doglianze difensive potessero riguardare la valutazione di merito di
tali atti.(pag.7); Ha, inoltre, valutato che l’illazione sul coinvolgimento
emotivo degli operanti era da ritenersi del tutto privo di sostanziale

pedinamento dei soggetti entrati ed usciti dalla banca rapinata, la Corte di
merito ha escluso che la circostanza che il pedinamento non era stato
continuativo potesse inficiare in qualche modo i riconoscimenti dei
partecipanti alla rapina posto che gli operanti videro, nel corso del
pedinamento, soltanto i quattro soggetti poi arrestati ed che era da
considerarsi una mera illazione difensiva ,priva di fondamento, il fatto che
il riconoscimento sia stato effettuato sulla base dei capi di abbigliamento.
1.4.9 Valuta ancora la Corte che la durata del pedinamento, protrattasi per
un tempo consistente sia stata la vera garanzia di idonea individuazione
delle fattezze dei soggetti che successivamente furono riconosciuti ed
individua una serie di riscontri indicati a pag.9 che portano ad escludere il
riconoscimento dei soggetti in ragione degli abiti indossati. La Corte ha
puntualizzato,a tal proposito, che sia Filoramo che Pozzati ebbero cura di
cambiarsi d’abito subito dopo la rapina ma che Pozzati, quando fu fermato a
bordo dell’autovettura guidata da Fiore, all’uscita del casello autostradale di
Genova -Nervi calzava ancora le scarpe descritte dal direttore di Banca e i
guanti neri ed il cappellino da baseball ripresi dalle telecamere di
sorveglianza della banca. (pag.9).
1.4.10 Passando ad analizzare gli elementi emersi nel corso del lungo
pedinamento dei rapinatori la Corte ha ritenuto di dover dare probatorio
univoco rilievo al la funzione di base logistica dell’interno 6 del civico n.3
di via Romita ,ove a turno confluirono i rapinatori dopo la rapina, e della
comprova di tale funzione nel rinvenimento in detto interno, di parte del
compendio rapinato,degli accessori usati per il travestimento, e nel garage
pertinente dell’autovettura Alfa Romeo blu,con affisse le targhe posticce ,
sulla quale furono visti salire i tre esecutori materiali della rapina, persi di
vista dagli inseguitori, proprio in via Romita.

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fondamento. Inoltre, dopo aver minuziosamente ricostruito le fasi del

1.4.11 La Corte ,che pure ha individuato tutti gli elementi di riscontro tra le
notizie acquisite nel corso delle indagini e gli oggetti rinvenuti nella base
logistica,-indumenti,accessori e soldi- che pure delineano un quadro assai
convincente delle evidenze a carico dei due ricorrenti , attribuisce infine ,in
modo assai convincente, un valore probatorio particolare al fatto che i
foranei Filoramo e Pozzati si siano trovati insieme tra loro e con i locali
Capezzera e Fiore nelle zone teatro della rapina , nelle fasi preparatorie ed
spiegazione nella spiegazione data da Filoramo sul motivo per cui si trovava
a Torino.
1.4.12 Alla luce della compiuta articolazione del materiale probatorio
raccolto e della valutazione logica e convincente di tali evidenze , i motivi di
ricorso si riconfermano fuori del circuito di ammissibilità
dell’impugnazione.
2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così de4so 4i Roma, il 06 novembre 2015
Il ConsilierI etìnsbre

Il Presidente

immediatamente successive alla stessa, circostanza che non trova credibile

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