Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6284 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6284 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
Data Udienza: 06/11/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Porcile Simona, nata il 07 .l O.1968
Colletti Antonino Maurizio nato il 12.04.1970
avverso la sentenza n.4513 della Corte d’appello di Torino, IV sezione penale,
del 11.12.13;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario
Maria Stefano Pinelli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI

della

DECISIONE

l.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Torino , confermava la
sentenza del

Tribunale di Aosta , in data 12.06.2012 , che in ordine ai fatti di

l

seguito indicati, li aveva diversamente qualificati, ritenendo che l’imputata Porcile
Simona non avesse perpetrato ai danni di Margiotta Francesco artifici e raggiri
finalizzati

ad

impossessarsi

nominare

erede,

mancando

del

suo

una

patrimonio

anche

condotta ingannatoria

facendosi
tendente

all’aprofittamento delle condizioni di debolezza psicofisica dell’anziano, e
che il fatto

ascrittole dovesse qualificarsi come appropriazione indebita anche

per la mancata restituzione delle chiavi dell’abitazione sita in Pontey frazione
Turin 22.
l.

Porcile:

a) artt. 99 c. 2), 8 l cpv., 640, 61 n. 5) c.p., 640 cpv. n. 2-bis c.p.
perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, con artifici e raggiri consistiti, tra l’altro, nell’offrire a
Margiotta Francesco, anziano e malato ed al quale l’aveva presentata il
fratello Margiotta Luigi, assistenza in occasione dei suoi ripetuti
ricoveri e collaborazione nella gestione della casa e del suo patrimonio,
nonché nel presentarsi ai terzi quale sua “nipote”, così inducendo in
errore il Margiotta sulla genuinità e sullo scopo della sua vicinanza ed
amicizia ed i terzi sulla sua veste di “parente”, si procurava ingiusto
profitto con relativo danno per gli eredi legittimi del Margiotta ricevendo in prelegato un immobile sito in Pontey in virtù di testamento
in data 2.3.2001 con il quale, designando il fratello Margiotta Luigi e la
Porcile, veniva revocato il precedente, redatto in data 10.2.1999, nel
quale era contemplata soltanto la sorella; ottenendo conferma di tale
disposizione in proprio favore nel successivo testamento (che, revocando
il secondo, contemplava nuovamente la sorella – ed aggiungeva il nipote
Anselmo Claudio ma non più Margiotta Luigi) in data 23.4.2002;
ottenendo deleghe ad operare sul suo conto corrente e sul suo conto titoli dai quali prelevava fino al giorno precedente il decesso del
Margiotta – sia con operazioni in contanti sia mediante bonifici, una
somma pari a complessivi €. 192.200 (una parte cospicua della quale
veniva accreditata sul cjc n. 100735027 intestato a Porcile e Colletti
presso la filiale Unicredit di Genova Bolzaneto); con l’aggravante di aver
commesso il fatto approfittando di circostanze di persona tali da
ostacolare la privata difesa, in considerazione della età avanzata e delle
precarie condizioni di salute del Margiotta;
in Pontey fino al 17.2.2010.
b) artt. 99 c. 2), 646, 61 n. 11) c.p. perché, dopo il decesso di Margiotta, per procurarsi
un ingiusto profitto, si impossessava delle chiavi della abitazione del
Margiotta -delle quali aveva avuto il possesso in virtù dei rapporti
descritti al capo che precede, e dei beni ivi custoditi, rifiutando di
restituire le une e di conferire gli altri, rientranti nell’eredità;con
l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazione domestiche.
In Pontey dal 18.2.2010 all’agosto 2010.
Colletti:
artt. 99 c. 4), 648 c.p. perché, per procurarsi un profitto, consapevole
della loro provenienza illecita – in quanto provento del reato di cui al
capo a) riceveva somme di denaro sul cf c sul 1 c n. l 007 3502 7
intestato a Porcile e Colletti presso la filiale
Unicredit di Genova
Bolzaneto: somme delle quali disponeva con ripetuti prelievi per
contanti.

2

1.1 Avverso tale sentenza propongono ricorso, con separati atti, personalmente , gli
imputati deducendo :
Porcile
Lamenta la violazione dell’art. 606 lettera b) ed e) cod.proc.pen. per l’inosservanza o
l’erronea applicazione della legge penale o dì altre norme giuridiche di cui si deve
tener

conto nella sua applicazione e la mancanza o manifesta illogicità della

motivazione, quando il vizio risulta dal provvedimento impugnato.Il giudice di primo
grado ha escluso ogni intento truffaldino nella condotta dell’imputata , ravvisando
una appropriazione indebita , ma senza individuare di questo reato l’elemento
soggettivo , costituito dalla coscienza e volontà di appropriarsi della cosa altrui .I
prelievi in denaro effettuati dal patrimonio del Margiotta ,poi deceduto, sono stati
tutti eseguiti su delega

di quest’ultimo ; inoltre l’imputata sapeva , per averlo

appreso dallo stesso Margiotta, che costui intendeva !asciarla erede di tutti i suoi
soldi

ed ,in effetti, ella è stata nominata

erede testamentaria del Margiotta e

legittima proprietaria di un terzo del patrimonio lasciato da costui.
Colletti:
Lamenta la violazione dell’art. 606 lettera b) ed e) cod.proc.pen. per l’inosservanza o
l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve
tener conto nella sua applicazione e la mancanza o manifesta
motivazione, quando il vizio risulta dal provvedimento
essere stato ritenuto

responsabile di ricettazione per

illogicità della

impugnato. Lamenta di
aver ricevuto , sul conto

corrente cointestato con la Porcile, il denaro di cui quest’ultima si era appropriata
,piuttosto che di concorso nel reato

di appropriazione indebita, diversa

qualificazione giustificata dall’essere molteplici i prelievi e dall’aver ignorato
l’esistenza di altri eredi oltre alla Porcile. Inoltre il ricorrente non conseguì mai il
possesso del denaro che fu gestito solo dalla Porcile : della ricettazione manca
l’elemento psicologico non avendo mai Colletti avuto coscienza e volontà di ricevere
denaro di provenienza illecita,né egli ha mai prelevato somme dal conto corrente
non essendo stato individuato il fine di profitto.Lamenta,infine,che non siano state
riconosciute le generiche, pur essendosi sempre adoperato a favore del Margiotta.
I ricorsi non sono fondati.
Non è fondato il ricorso di Porcile perché ,come ha posto in rilievo il primo giudice,
alla cui decisione la Corte di merito ha fatto rinvio , condividendone la motivazione,
l’aver delegato l’imputata ad operare sul proprio conto corrente e sul deposito titoli
da parte di Margiotta Francesco non vuol dire che

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egli abbia inteso conferire alla

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donna la piena ed incondizionata

disponibilità dei propri averi. Il rapporto

sottostante alla delega è quello proprio del mandato, che vincola il mandatario ad
agire nell’interesse del mandante ( vedi pag.lO). Rileva a tal proposito il primo
giudice che sicuramente la delega non era risultata in alcun modo finalizzata ad
una liberalità in favore dell’imputata ma solo all’esigenza di avvalersi della donna
per il prelievo delle somme necessarie per provvedere alle esigenze quotidiane e di
ciò erano testimonianza i numerosi prelievi di minore importo registrati nell’anno
2009. I prelievi di importo maggiore, invece, alcuni di decine di migliaia ciascuno,
erano sicuramente da attribuire alla necessità di svuotare i conti bancari
dell’anziano Margiotta,in considerazione delle sue peggiorate condizioni di salute e
dell’imminente decesso,al fine di sottrarre l’ ingente liquidità alle legittime pretese
degli altri eredi. La Corte di merito ha condiviso tale motivazione affermando che
l’accertata intenzione del Margiotta di compiere un atto di liberalità nei confronti
dei figli della Porcile

indicandoli come beneficiari di una polizza assicurativa,

,secondo la testimonianza Migliorini, non spiegava il prelievo dai conti correnti del
Margiotta ,in un esiguo lasso di tempo,di somme per un ammontare di circa
€180.000,00 e neanche perché la polizza non era stata intestata ai figli della Porcile
ma disinvestita,ed il denaro trasferito sul conto della donna in modo da non lasciare
traccia.

Le

motivazioni

dei

giudici

compiutamente non solo la condotta

del

merito,integrandosi,

individuano

di appropriazione , per i profili oggettivi e

soggettivi, ma ne esplicitano anche il movente,nella necessità di sottrarre beni ai

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coeredi, il che rende del tutto condivisibile e coerente la ricostruzione dei fatti. Nè

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il fatto che la Porcile sapeva di essere destinataria di una

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successione testamentaria del Margiotta elide la natura di illecito

chiamata alla
ai prelievi di

contante dalla stessa effettuati sulle disponibilità di quest’ultimo , posto che ,come
la stessa Corte di merito rileva, l’imputata non aveva alcun diritto di alterare la
consistenza del patrimonio ereditario sottraendo ai coeredi una ingente parte delle
liquidità.(pag.6) .
Anche il ricorso di Colletti non è privo di fondamento.
Il ricorrente rivendica la qualificazione di concorso nell’attività di appropriazione
indebita invece della ricettazione ; ma per aversi concorso nell’attività illecita posta
materialmente in essere da altri, occorre apportare ,all’altrui condotta criminosa,
quale elemento oggettivo, un contributo partecipativo positivo – morale o materiale che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione
criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una

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chiara adesione alla condotta delittuosa ( rv 258953) e quale elemento soggettivo la
consapevole volontà

di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della

condotta delittuosa.

Emerge ,invece, dalla ricostruzione dei fatti ,compiuta dai

giudici del merito,

che fu solo la donna ad operare i numerosissimi prelievi di

denaro contante dalle disponibilità bancarie del Marg.iotta e non vi è nè si evince
dalle motivazioni alcun riferimento ad elementi che giustifichino una affermazioni
di concorso nella attività appropriazione , da parte di Colletti.Per contro, aderendo
alla consolidata giurisprudenza di questa Corte i giudici del merito hanno ravvisato
nell’assenza di ogni indicazione circa la provenienza delle ingenti somme accreditate
sul conto corrente condiviso con la Porcile , da lui stesso prelevate, la prova
dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione ascrittogli, sicuramente rivelatrice
della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala
fede.(n.25756 del 2008 rv 241458; n.2436del 1997 rv 207313; n.9291 del 1991 rv
187940).
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
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