Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6283 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6283 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Molino Domenico, nato il 12.06.1974
avverso la sentenza n.8075/2013 della Corte d’appello di Milano, IIIa
sezione penale, del 05.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Mario Maria Stefano Pinelli , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
MOTIVI della DECISIONE

Data Udienza: 06/11/2015

1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe ,che ha confermato

la sentenza n.

791/2010, emessa il 9 dicembre 2011 dal Tribunale Monocratico di Varese,
con la quale Domenico Molino veniva condannato, ritenuto il secondo comma
dell’art. 648 c.p., alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 100,00 di multa
propone ricorso , personalmente, deducendo :
1. nullita’ della sentenza ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., 123
nullità della notifica dell’estratto contumaciale , effettuata non presso il
domicilio eletto ma presso il domicilio di fatto, ove Molino si trovava agli arresti
domiciliari;
2.nullita’ della sentenza ai sensi degli artt. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., 125
comma 3 c.p.p. in relazione all’art. 648 cpv c.p. : Lamenta che non siano state
adeguatamente valutate le circostanze relative alla denuncia di furto ed al
rinvenimento del veicolo , potendosi dalle stesse arguire la buona fede
dell’imputato circa la legittima provenienza del veicolo che non recava gli
identificativi del mezzo manomessi ed era stato rubato ben due anni prima del
rinvenimento presso l’imputato.
3. nullità della sentenza ai sensi degli art. 606 comma 1 lett b) ed e i c.p.p., 123
comma 3 c.p.p. in relazione all’art. 62 bis c.p.; in relazione all’art. 648 cpv c.p. 133 c.p.; in relazione all’art. 135 c.p. ,attesa la carenza di motivazione circa il
mancato riconoscimento delle generiche; circa la quantificazione della pena
inflitta; circa l’omessa conversione della pena detentiva in pecuniaria.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1 In ordine all’eccezione relativa alla nullità della notifica dell’estratto
contumaciale, effettuata a mani dell’imputato presso il domicilio ove lo stesso si
trovava agli arresti domiciliari e pertanto del tutto idonea a portare l’interessato a
conoscenza dell’atto notificato, oltre alla manifesta infondatezza di tale eccezione
per le ragioni relative alla inadeguatezza dell’elezione di domicilio, adeguatamente
rilevate ed enunciate dalla Corte di merito che si condividono integralmente, va
detto che il motivo non è espressione di un concreto interesse processuale,
perché il ricorrente si è limitato a riformulare l’eccezione senza evidenziare
alcuna lesione di diritti processuali.
2.2 Del tutto generici e reiterativi sono gli ulteriori motivi: la Corte di merito
ha,infatti, evidenziato la genericità delle deduzioni difensive in ordine al possesso

comma 3 c.p.p. in relazione all’art. 180 — 181 c.p.p. : in particolare deduce la

del bene , atteso che si esse si sono limitate alla dichiarazione di aver perso la
documentazione legittimante il possesso.
2.3 Manifestamente infondate sono le proteste di mancata motivazione circa il
regolamento sanzionatorio: la Corte ha infatti valutato congrua la pena inflitta in
primo grado facendo implicito riferimento alla motivazione di prime cure che,
nella univocità, integra il verdetto di secondo grado e che la Corte avvalora
prendendo in considerazione l’entità del fatto e la negativa personalità
di una non occasionalità nell’illecito, circostanza quest’ultima che, come
specificamente indicala Corte, osta anche all’invocata conversione della pena
(pag.2).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così decis in loma, il 06 novembre 2015
Il Consilier4 1 st

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Il Presidente

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dell’imputato, che è gravato da molteplici precedenti, anche specifici, significativi

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