Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6282 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6282 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DUSHKU MENTOR N. IL 11/05/1988
TAFA EQEREM N. IL 30/12/1991
avverso la sentenza n. 2832/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Reggio Emilia – giudice per le indagini preliminari – applicava agli
imputati la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art.73,
comma 1 e 80 DPR 309/90;
-Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
insufficienza e illogicità della motivazione in relazione alla mancata considerazione delle
condizioni per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., oltre alla mancata adeguata considerazione dei

– Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di
rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, mediante riferimento agli atti d’indagine,
di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie;
– Rilevato, altresì, che non è consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure
attinenti alla misura della pena concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente
determinata ( Cass. 21/12/2009 El Hanana);
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

parametri di cui agli artt. 62 bis, 132, 133 c.p.;

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