Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6282 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6282 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Morelli Raul, nato il 20.05.1973
avverso la sentenza 2419 della Corte d’appello di L’Aquila, sezione
penale , dell’01.07.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario
MariaStefano Pinelli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Pasquale Milo, che ha insistito per raccoglimento del
ricorso;

Data Udienza: 06/11/2015

MOTIVI della DECISIONE
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ,propone ricorso l’imputato per mezzo
del suo difensore di fiducia, deducendo:
1.1 Violazione di cui all’art.606 comma 1 0 lett. b) ed e) c.p.p. per l’inosservanza e
l’erronea applicazione , dell’art.599, I° comma c.p. in relazione all’art.530 c.p.p. e
per la carente, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione , in ordine
al primo motivo dedotto nell’atto di appello con il quale si lamenta che si sia dato
sia dato credito alla versione dell’imputato che aveva affermato di aver prestato i
€ 20.000,00 a titolo di semplice amicizia, senza pretendere interessi né la
restituzione a scadenza prestabilita. Contraddittorie sono anche le affermazioni
di Angelucci in ordine al mancato pagamento delle derrate alimentari ,che
settimanalmente Morelli ritirava presso il negozio del suo debitore, come
corresponsione di interessi settimanali e ,altra corresponsione degli interessi
mediante la preparazione di un banchetto. Le dichiarazioni di Angelucci
comunque, non sono state riscontrate dal rinvenimento del titolo ,che la p.o.
afferma di aver consegnato al Morelli a garanzia del finanziamento ricevuto e
quelle relative alla proprietà dei quattro prosciutti sequestrati al Morelli al
momento dell’intervento degli investigatori. La Corte ha,inoltre, travisato il
contenuto del colloquio intercorso tra Morelli ed il suo debitore affermando che
era stato Morelli a parlare di interessi mentre lo stesso Angelucci aveva
affermato, nelle sit rese il 24.11.2009 alla P.G., di aver chiesto al Morelli se la
somma consegnata erano gli interessi e quest’ultimo aveva risposto in modo
confuso.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.
2.1 il ricorrente,infatti, si è limitato a riprodurre i medesimi motivi proposti con
l’atto di appello, come si evince agevolmente leggendo il riepilogo di tali motivi di
impugnazione ,sintetizzati alle pag.2/3 del provvedimento impugnato.
2.2 Le censure così formulate sono inammissibili perché ripropongono le stesse
ragioni, già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
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credito alle dichiarazioni delle parti lese che sono tra loro divergenti e non si

aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità
(Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n.
39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), in ottemperanza alla
costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “se i motivi del ricorso per
cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza
alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative
raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata e appaiono,
quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di
inammissibilità, dall’articolo 581, lett. c), c.p.p.” (Cass. pen., sez. VI, 29 ottobre
1996, Del Vecchio, RV 206507; conformi: RV 192556; RV 212610).
2.3 Per altro verso i motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati
dal giudice di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.Secondo il costante insegnamento di
questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.
Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4,
n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile : ai sensi dell’articolo
616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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deduzioni non rispondono al concetto stesso di ‘motivo’, perché non si

spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammen
Il Consi

il 06 novembre 2015
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Il Presidente

Così deciso

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