Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6280 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6280 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Mora Alessandro, nato il 27.04.1962
avverso la sentenza n.4378 della Corte d’appello di Torino, IIIa sezione penale,
05.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario
Maria Stefano Pinelli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso : in
subordine l’annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente all’art.605
cod.pen. con rideterminazione della pena per il capo a) in anni due di reclusione

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Data Udienza: 06/11/2015

ed €600,00 di multa

MOTIVI della DECISIONE

1.Mora Alessandro ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe
che, in riforma della sentenza del Tribunale di Novara, del 28.01.2011 ,che lo

persona,ravvisando nei fatti ,le lesioni e la violenza privata, dopo aver dichiarato
prescritto il reato di lesioni e dopo aver eliminato la relativa pena, lo ha
condannato i reati di cui agli artt. 110, 56, 629 comma II e di cui agli artt.110,
605, 61 n. 2 cod.pen. contestatigli sub A), così diversamente qualificato il reato di
cui agli artt. 110, 610 c.p. ritenuto nella sentenza impugnata e ravvisata la
continuazione fra i suddetti reati alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro
800 di multa per le imputazioni di seguito precisate;
artt. 110, 605, 61 n. 2, 56, 629, 3° comma, 582, 585, 81 cpv. C.P. •(_( perché in
concorso tra loro e con una quarta persona non identificata, in esecuzione di un
unico disegno criminoso, avendo provveduto SAGLIETTI Silvana a contattare
telefonicamente ZUCCO Antonio, sull’utenza cellulare 338/1715912,
dissimulando la propria identità e facendo credere alla vittima di essere
interessata all’acquisto di una sua licenza per la vendita di capi di abbigliamento
presso il mercato coperto di Novara, concordando a tale scopo un incontro in
Novara, in via Alcarotti, laddove si presentavano invece, a sorpresa, PIZZATO
Guido e MORA Alessandro e un terzo soggetto non identificato, i quali, dopo
averlo aggredito spinto per terra e colpito violentemente con calci e pugni al viso
e al corpo lo caricavano con la forza e contro la sua volontà sull’autovettura BMW
di colore scuro targata GE (Svizzera) 550 159, lo conducevano in aperta
campagna in zona Agognate ove lo sconosciuto, alla presenza di PIZZATO e
MORA riferiva allo ZUCCO che, ove non avesse saldato il suo debito nei confronti
degli altri due, gli avrebbe scavato una fossa e che, per iniziare, avrebbe dovuto
intestare a favore di un loro conoscente la sua licenza commerciale facendogli
peraltro il MORA compilare con i propri dati anagrafici alcuni stampati per il
trasferimento della licenza, provvedendo poi i tre ad abbandonarlo a piedi in
campagna non prima di averlo ancora e ripetutamente minacciato di morte, come
continuavano poi a fare soprattuto tramite telefono ed in particolare provvedendo
ancora il PIZZATO tra il 14 e il 15 aprile telefonicamente a minacciarlo con frasi
del tipo “ridi ridi, tanto questa volta non avrai nemmeno il tempo di piangere,
stavolta non presto, prestissimo, molto presto” e frasi di simile tenore; in tal
modo ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo
oltre che al saldo di quanto effettivamente dovuto anche agli interessi usurai di
cui ai capi seguenti, e comunque alla cessione di beni per rilievo e tipologia,
esulanti dall’oggetto del debito contratto, avendolo a tale scopo anche privato
della libertà personale e avendogli cagionato lesioni guaribili in giorni 15.Con le
aggravanti di avere agito in tre persone riunite e con riferimento agli artt. 605 e

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aveva assolto dall’imputazione di usura, di tentata estorsione e di sequestro di

582 c.p. avendo agito al fine di commettere il reato di cui all’art. 629 cp.In Novara
il 9/2/2004.
1.1Con i motivi deduce la violazione dell’art.606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen.
vizio della motivazione e violazione di legge.non apparendo sufficienti alla
pronuncia di responsabilità, in antitesi con la pronuncia di prime cure,gli stessi
elementi che avevano condotto il primo giudice a pronunciarsi in termini diversi e
più favorevoli all’imputato. In particolare il primo giudice non aveva ritenuto
positivamente senza,peraltro,motivare coerentemente in ordine ai profili di
dubbio. La versione dello Zucco ,peraltro,non è attendibile perché sprovvista di
seri riscontri.La Corte ,comunque, avrebbe dovuto ritenere l’esercizio arbitrario
delle proprie ragioni , tenuto conto che Zucco non voleva adempiere alle
obbligazioni contratte con il Mora e comunque la pena avrebbe potuto essere più
contenuta ,anche concedendo le generiche, visto il leale comportamento
processuale dell’imputato.
2.11 ricorso è inammissibile

perché i motivi sono formulati in modo

assolutamente generico ,tale da interdire ogni verifica di legittimità sicchè il
ricorso è manifestamente infondato.
2.1 il ricorrente,infatti, fa continuo rinvio ad atti del processo che non allega né
indica in modo puntuale e tale da consentirne l’individuazione e la valutazione ,
né individua,di tali atti, i punti salienti ai fini dei motivi di impugnazione.
2.2 Così è, in particolare, per le dichiarazioni dell p.o. Zucco che,peraltro, non
hanno rivestito alcun ruolo determinante nella motivazione della Corte ,sia
riguardo all’affermazione di responsabilità per il sequestro di persona sia
riguardo alla ritenuta estorsione .Infatti la Corte ricollega gli elementi probatori
che le consentono di pronunciarsi per tali fattispecie di reato alle dichiarazioni
dei testi che ebbero modo di assistere all’azione e subito dopo raccolsero la
denuncia dello Zucco, attestando del suo stato fisico assai provato.
2.3 E’, peraltro, noto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche
quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente
ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati
della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla
base delle sue lagnanze.Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo
dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di

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credibili le dichiarazioni del teste Zucco, che invece la Corte ha giudicato

una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non
individua correttamente gli elementi che sono alla base della censura formulata,
non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.
2.4 il diniego delle generiche è stato adeguatamente motivato con il richiamo ai
precedenti dell’imputato ed alle modalità ,oggettivamente gravi, del fatto. la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da

cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento
a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati
tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
2.5 Quanto alla prescrizione del reato ex art.605 cod.pen., richiamata nella
requisitoria del P.G., vi è che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta
alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., tra le
quali la prescrizione del reato verificatasi dopo la pronuncia di secondo grado.

(Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)
2.6 Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle

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motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in

ammende.
Così d ciso in Roma , il 06 novembre 2015

Il Presidente

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