Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 628 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 628 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CESARE ROSARIO N. IL 09/07/1962
avverso la sentenza n. 6273/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. igAgli14 o ‘ 114A10
che ha concluso per i mit tu

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 18/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 3 aprile 2012, ha quasi
integralmente confermato eliminando il reato di appropriazione indebita estinto
per prescrizione, la sentenza del GIP presso il Tribunale di Varese del 27 marzo
2008 mantenendo ferma la condanna di Di Cesare Rosario, quale amministratore

bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale aggravato dalla pluralità
dei fatti e in concorso con l’amministratore di diritto della suddetta società.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, il quale lamenta:
a) una violazione di legge e la illogicità manifesta della motivazione in
merito all’assoluta genericità ed indeterminatezza del capo d’imputazione;
b) una violazione di legge in merito alla mancata presenza nel dispositivo
del rigetto delle eccezioni formulate in prime cure, rigettate con ordinanza 13
dicembre 2007 e ribadite nel giudizio di appello;
c)

una violazione di legge e una motivazione illogica in merito

all’accertamento della penale responsabilità per i contestati fenomeni distrattivi;
d)

una violazione di legge e una motivazione illogica in merito

all’affermazione della penale responsabilità sulla base della qualifica di
amministratore di fatto della società;
e) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla prova
dell’accertata bancarotta fraudolenta documentale;
f) una violazione di legge e una motivazione illogica quanto alla mancata
concessione delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena irrogata;
g)

una violazione di legge in merito all’applicazione delle sanzioni

accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale per la durata
di anni dieci e dell’interdizione dai pubblici uffici e quella legale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.

2.

Giova premettere, in punto di diritto, come in tema di ricorso per

cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a
una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di
condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere
1

di fatto della s.r.l. Edil Project dichiarata fallita il 3 giugno 2004, per il reato di

rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e),
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395).
Inoltre, in tema di sentenza di appello, non sussiste mancanza o vizio
della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della

corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo
Giudice.
Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello,
fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e
inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione (v. Cass. Sez. H 15 maggio 2008 n. 19947).
La sentenza di merito non è, poi, tenuta a compiere un’analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in
modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni
fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. IV 13
maggio 2011 n. 26660).
3. Il primo motivo di ricorso è del tutto pretestuoso, perchè la mera
lettura del capo d’imputazione, così come riportato all’inizio dell’impugnata
sentenza, vale ad eliminare ogni preteso profilo d’indeterminatezza delle ascritte
condotte.
Osserva il Collegio che le condotte di sottrazione, distruzione e
falsificazione sono alternativamente previste dalla norma di cui all’articolo 216 L.
Fall., così che non integra violazione del principio di correlazione tra sentenza e
contestazione (quando quest’ultima contenga la descrizione, sia pur sommaria,
del comportamento dell’imputato) la decisione del Giudice di merito che,
stabilendo che i fatti addebitati all’imputato non sono ascrivibili all’una categoria,
ne affermi comunque la responsabilità, ritenendo che essi integrino altra diversa
ipotesi fra quelle previste (v. Cass. Sez. V 6 luglio 2000 n. 9027).
E’ esigenza fondamentale, a tutela delle facoltà dell’imputato di
apprestare la propria difesa, che permanga immutata l’azione ascritta (v. Cass.
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completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonché della

Sez. V 5 luglio 2010 n. 37920) e, nel caso di specie, non v’è dubbio alcuno che
l’oggetto della contestazione e delle decisioni del merito, sia stata la obbiettiva
incompletezza della documentazione societaria.
4.

Il secondo motivo di ricorso è addirittura inammissibile in quanto

questa Corte di legittimità non è in grado, sulla base di quanto esposto dal
ricorrente alle pagine 2 e 3 del ricorso, di comprendere la dedotta nullità, in
quanto non si specificano né si allegano gli atti che avrebbero determinato

Questa Corte ha anche affermato che è inammissibile il ricorso per
cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione C4fpur
richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale
trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da
rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (v. Cass.
Sez. V 22 gennaio 2010 n. 11910).
In ogni caso, se il riferimento è alla discordanza tra dispositivo letto in
udienza e dispositivo della sentenza con riferimento all’intervenuta dichiarazione
di prescrizione dell’ascritto delitto di appropriazione indebita, la giurisprudenza di
questa Corte ha reiteratamente affermato come il contrasto tra dispositivo e
motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica
prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi,
eventualmente, eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione
dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli articoli
547 e 130 cod.proc.pen. (v. da ultimo Cass. Sez. V 23 marzo 2011 n. 22736,
Sez. V 17 gennaio 2013 n. 8363 e Sez. III 20 febbraio 2013 n. 19462).
Il che è quanto può ripetersi anche con riferimento a difformità tra
dispositivo letto in udienza e dispositivo della sentenza impugnata.
A maggior ragione è manifestamente infondata la questione della
mancata indicazione nel dispositivo del rigetto delle eccezioni sollevate nel corso
del relativo grado di giudizio, rigettate con provvedimenti dei Collegi giudicanti e,
infine, assorbite dalla decisione sul merito e dalla relativa motivazione sul punto.
5. Con riferimento al terzo, quarto e quinto motivo che possono essere
trattati congiuntamente, non si ravvisa alcuna illogicità manifesta della
motivazione nell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato nella sua
veste di amministratore di fatto della società dichiarata fallita, sulla base sia di
quanto concretamente accertato e motivato sul punto dal Giudice del primo
grado sia di quanto ribadito dal Giudice dell’impugnazione in conformità, inoltre,
a quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.
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l’incompletezza del dispositivo.

Sulla base dei principi che regolano la materia non è dubbio che in tema
di reati fallimentari, nell’ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione,
e con riferimento alla posizione dell’extraneus in reato proprio
dell’amministratore di società, debba ritenersi che il soggetto esterno alla
struttura sociale possa sicuramente commettere il reato sia direttamente,
attraverso la propria attività contraria alla tutela della par condicio creditorum,
che, del pari, mediante condotta agevolativa di quella dell’intraneus, nella

come sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della
classe creditoria, in caso di fallimento.
Nel caso in cui, a sua volta la distrazione venga realizzata mediante
l’azione “combinata” di più soggetti, la consapevolezza del partecipe extraneus
deve abbracciare le varie condotte ed i reciproci loro nessi, protesi al
raggiungimento dell’evento conclusivo (v. Cass. Sez. V 15 febbraio 2008 n.
10742 e 2 ottobre 2009 n. 49642).
Nella specie, in punto di fatto, la Corte territoriale ha dato pienamente
conto del ruolo svolto dal Di Cesare all’interno della società decotta (in
particolare sulla base delle chiamate in correità dei coimputati Lauritano e
Sempio) per cui richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura del
materiale probatorio, già conformemente valutato in entrambi i gradi del merito,
alla luce di considerazioni del tutto personali che non valgono ad inficiare le
argomentazioni dei suddetti Giudici, appare operazione non consentita.
La giurisprudenza di questa Sezione della Corte (v. 11 gennaio 2008 n.
7203 e di poi 19 febbraio 2010 n. 19049) ha, poi, formulato una distinzione in
tema di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta, evidenziando il
diverso atteggiarsi dei criteri di imputazione di quella patrimoniale e di quella
documentale, sotto il profilo soggettivo quando l’amministratore di diritto non sia
anche quello effettivo ma risulti affiancato dalla figura dell’amministratore di
fatto, eventualmente con esautorazione dei poteri del primo che per questo viene
comunemente definito “testa di legno”.
Ebbene, si è opportunamente affermato che, con riguardo alla bancarotta
fraudolenta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta in frode ai
creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto
investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto
“testa di legno”), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di
diritto di tenere e conservare le suddette scritture.

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consapevolezza della funzione di supporto alla distrazione, intesa quest’ultima

Non altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della bancarotta
patrimoniale o per distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti
dell’amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio
secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella
disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di
adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittimi la presunzione
della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del

consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto.
Ovviamente, per la figura dell’amministratore di fatto, accertata in
riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, vale il principio della assoluta
equiparazione alla figura dell’amministratore di diritto quanto a doveri, sicché si
è rilevato che l’amministratore “di fatto”, in base alla disciplina dettata dal
novellato articolo 2639 cod.civ., è da ritenere gravato dell’intera gamma dei
doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre
condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità
per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso
di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione
della regola dettata dall’articolo 40, comma 2 cod.pen.
Nella specie, per l’appunto, l’impugnata sentenza ha dato espressamente
conto dell’attività distrattiva posta in essere dal ricorrente (v. riferimento alle
testimonianze Monetta, Maggion e Formisano) sulla base di accertamenti
istruttori che non è consentito rimettere in discussione avanti questa Corte di
legittimità.
6. Quanto al sesto motivo basta osservare, per disattenderlo, come la
Corte territoriale abbia sufficientemente e logicamente motivato, con
accertamento in fatto del pari incensurabile avanti questa Corte, sulla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
Si rammenta, al riguardo, cOttkeconcessione delle attenuanti generiche
risponda a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia,
deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero dello stesso Giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola
concessione da parte del Giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto
in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come
riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di
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ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la

positivo apprezzamento (v. Cass. Sez. VI 28 ottobre 2010 n. 41365 e Sez. III 27
gennaio 2012 n. 19639).
A ciò può aggiungersi come, ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche sia sufficiente che il Giudice di merito prenda in
esame quello, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 cod.pen., che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche
un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato

concedere le attenuanti medesime (v. Cass. Sez. H 18 gennaio 2011 n. 3609).
La pena, ancora, non risulta inflitta in misura illegale per cui neppure
merita censura di legittimità avanti questa Corte.
7. Con riferimento all’ultimo motivo, in merito alla applicata sanzione
accessoria per i delitti di bancarotta fraudolenta (inabilitazione all’esercizio di
un’impresa commerciale per anni dieci) è noto come nella giurisprudenza di
questa Corte permanga un contrasto relativo, appunto, alla durata della pena
accessoria interdittiva in caso di condanna per bancarotta.
Si registra infatti un primo orientamento (tra le tante, Cass. Sez. V 22
gennaio 2010 n. 9672 e Sez. V 31 marzo 2010 n. 23720) in base al quale detta
pena (inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e incapacità di esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dalla L. Fall.,
articolo 216, u.c.), non può considerarsi indeterminata; con la conseguenza che
essa non si sottrae alla disciplina di cui all’articolo 37 cod.pen., che, come è noto,
impone che la pena accessoria abbia eguale durata a quella principale quando
essa non sia predeterminata.
Esiste però altra corrente giurisprudenziale (v. Cass. Sez. V 30 maggio
2012 n. 30341, Sez. V 20 settembre 2012 n. 42731 e da ultimo Sez. V 31
gennaio 2013 n. 11257) per la quale deve rientrare nella nozione di pena
accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia
previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena
accessoria va parametrata dal Giudice a quella della pena principale inflitta.
Al proposito ritiene questo Collegio che, dal raffronto tra L. Fall., articolo
216, comma 4, e L. Fall., articolo 217, comma 3, emerga netta la differenza
voluta dal Legislatore.
Invero, nel primo caso, “la condanna….importa per la durata di 10 anni
l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa
durata di esercitare uffici direttivi preso qualsiasi impresa”; nel secondo caso, è
previsto che “la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa
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ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o

commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
fino a 2 anni”.
La littera legis è dunque chiara: nella ipotesi più grave (bancarotta
fraudolenta) si è voluto che, quale che sia la pena principale, il soggetto fosse
posto in condizioni di non operare nel campo imprenditoriale dove ha creato
danno e “disordine” per il (considerevole) lasso di tempo di due lustri; nella
ipotesi meno grave (bancarotta semplice), l’inabilitazione e l’incapacità hanno

all’apprezzamento del Giudice.
“Per la durata di 10 anni”, invero, è espressione significativamente ben
diversa da “fino a 2 anni”: nel primo caso, la proibizione dura (appunto)
interrottamente per una decade, nel secondo non può superare il biennio (ma
può, quindi, anche coprire un più ridotto arco temporale).
La ratio è evidentemente special-preventiva e la scelta del Legislatore non
appare al di fuori degli schemi della logica.
Un Collegio di questa stessa Sezione (v. Cass. Sez. V 23 marzo 2011 n.
16083), che aderiva all’indirizzo più risalente, ritenendo insuperabile il dato
testuale, ha, però, ritenuto non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27 Cost., della L. Fall.
articolo 216, comma 4, nella parte in cui determinava in maniera fissa in dieci
anni la durata della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa
commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa, ed ha rimesso gli atti al Giudice delle leggi.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 31 maggio 2012, n. 134, ha
dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale ritenendo
che la sentenza additiva (richiesta al fine di rendere applicabile l’articolo 37
cod.pen.) non costituisse una soluzione costituzionalmente obbligata, rimanendo
pertanto legata a scelte affidate alla discrezionalità del legislatore.
La Consulta ha, dunque, implicitamente confermato la validità
dell’interpretazione proposta dal Collegio remittente, secondo cui nell’attuale
formulazione legislativa la pena accessoria è prevista in misura fissa (e ciò non
lede alcun diritto costituzionalmente protetto).
Deve pertanto ribadirsi che la pena accessoria che consegue alla
condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e
inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci; ne consegue che i Giudici di
merito non hanno commesso alcuna violazione di legge, nè avevano alcun
obbligo di motivazione connesso all’irrogazione della pena accessoria.
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“un tetto” molto meno elevato e la loro effettiva durata è rimessa

Ove, invece, il ricorso è meritevole di accoglimento è sul punto della
quantificazione della pena accessoria della interdizione dai Pubblici Uffici.
L’articolo 29 del Codice Penale prevede l’interdizione perpetua, come pena
accessoria, per condanne a pene superiori ad anni cinque e l’interdizione per
anni cinque a seguito di condanne a pene non inferiori ad anni tre.
Nella specie, l’odierno ricorrente aveva riportato, in primo grado, una

la irrogata sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici.
In appello, la pena era stata diminuita ad anni tre e mesi due di
reclusione per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto ridurre la indicata sanzione
accessoria da perpetua ad anni cinque.
Non avendolo fatto s’impone, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza con rideterminazione, ai sensi dell’articolo 620, lettera l)
cod.proc.pen., della sanzione accessoria dell’interdizione dai Pubblici Uffici nella
misura di anni cinque.
Infine, il concorso di pene accessorie speciali, di cui alla Legge
Fallimentare, e generali, di cui al Codice Penale è legittimato dalla stessa lettera
della legge (articolo 216 ultimo comma L. Fall.).
8. Il ricorso va, pertanto, accolto nel senso dianzi indicato e rigettato nel
resto.
P.T.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
pena accessoria della interdizione dai P.P.U.U. che ridetermina in anni 5; rigetta
nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.

condanna alla pena di anni cinque di reclusione per cui era sicuramente legittima

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