Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6279 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6279 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALLEGREZZA GABRIELE N. IL 09/10/1989
avverso la sentenza n. 8321/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL
Data Udienza: 23/10/2013
,
c
I.
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Allegrezza Gabriele in ordine al reato di cui
all’articolo 73, comma quinto, d.PR.309/90, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge- travisamento dei
trattamento sanzionatorio, in quanto non avrebbe tenuto
conto della personalità dell’imputato ai sensi
dell’articolo 133 c.p. e della circostanza che egli faceva
uso di sostanze stupefacenti.
Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto
alle
doglianze
attinenti
il
trattamento
sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
fatti e delle risultanze istruttorie- in relazione al
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogici (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
Pi
o
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Roma chiarito le ragioni in base alle
quali ha ritenuto di confermare la pena irrogata nel
giudizio di primo grado.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.10. 2013
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle