Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6278 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6278 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUAGLIUOLO CRESCENZO N. IL 26/02/1958
avverso la sentenza n. 2232/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CASSINO, del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente Guagliuolo Crescenzo avverso la sentenza ex art.
444 c.p.p. in data 5.2.2013 del G.u.p. del Tribunale di Cassino che applicava al medesimo
la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il
reato di cui all’art. 73 comma 1 dPR 309/1990.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla corretta qualificazione del fatto, assumendo che
andava applicato sia il 5 0 comma che il 7 0 comma dell’art. 73 dPR cit..
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non

I motivi di ricorso sovra esposti, peraltro con estrema genericità, tendono a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
pattegg ia mento.
Al riguardo è stato affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7.
2006, n. 34494).
Del resto, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle
parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale dell’affermazione di
responsabilità, la misura della pena nonché le circostanze aggravanti e attenuanti, come
quelle invocate dal ricorrente), in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo
che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse
parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI,
19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 23.10.2013

consentite in questa sede.

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