Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6277 del 27/01/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6277 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
BEN MOUMEN YASSINE, nato il 15/01/1986

Avverso l’ordinanza n. 394/2015 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ di ANCONA, del
06/11/2015

Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Sentite le conclusioni del RG. dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso i IA[- Mitote‘) ‘te 5 i

O –

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/11/2015 il Tribunale di Ancona parzialmente
accoglieva l’istanza di riesame presentata da Ben Mounnen Yassine avverso
l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Fermo in data 13/10/2015, che aveva
applicato al predetto la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni della
provincia di Fermo, riducendo il divieto di dimora al solo Comune di
Montegiorgio.

2.Presentava ricorso il Ben Moumen.

Data Udienza: 27/01/2016

2.1. Con il primo motivo deduceva il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 280 e 275 cod. proc. pen.,
segnalando illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione nonché
omessa motivazione in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura.
Nel porre in evidenza il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie e
la sufficienza di una misura riferita al comune di Montegiorgio, nel cui territorio

violato i limiti di cui all’art. 280 cod. proc. pen., in quanto nei confronti del
Buccioni erano stati commessi i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, e
582, cod. pen, che non legittimavano l’emissione di misura, ovvero, intendendo
riferirsi al reato di resistenza a pubblico ufficiale, era incorso in manifesta
illogicità e contraddittorietà, giacché non sussisteva collegamento logico e
razionale tra le esigenze ravvisate e la misura applicata, non potendosi sostenere
che l’azione lesiva fosse stata diretta contro i Carabinieri intervenuti.
Inoltre la misura si sarebbe dovuta considerare particolarmente afflittiva per
il ricorrente che dimorava nel comune di Montegiorgio, dove peraltro risiedono la
moglie, i figli nonché fratelli e cugini, e dove il predetto aveva trovato un lavoro,
elementi sui quali il Tribunale aveva omesso di motivare.
2.2. Con il secondo motivo denunciava il vizio di cui agli artt. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’omessa pronuncia sul motivo di
riesame di cui al punto 2, con violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen.
Deduceva che aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, in ordine alla quale non era intervenuto provvedimento nel termine
previsto, ciò che aveva comportato la nullità degli atti successivi, compresa
l’ordinanza emessa in sede di riesame, derivandone l’inefficacia della misura
genetica.
La mancata tempestiva decisione aveva arrecato un

vulnus alla difesa

tecnica del ricorrente, che per mancanza di risorse non aveva potuto chiedere la
copia degli atti di indagine depositando memorie ed effettuando indagini
difensive per confutare la tesi accusatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo è inammissibile, mentre il primo è fondato.

2

era residente la persona offesa Buccioni Vittorio e si erano svolti i fatti, aveva

2. L’assunto, a rigore pregiudiziale, della nullità degli atti successivi alla
proposizione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è
formulato in termini del tutto generici.
Ed invero, posto che a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 92 del
2008, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2008, all’art. 96, comma
1, d.P.R. 115 del 2002, non è più ravvisabile una nullità assoluta dipendente

se la mancata tempestiva ammissione dell’interessato al patrocinio a spese dello
Stato abbia influito sull’esercizio del diritto di difesa, deve rilevarsi come nel caso
di specie non si spieghi in che modo concretamente la mancata ammissione al
beneficio invocato avrebbe influito sul diritto di difesa del Ben Moumen, posto
che il predetto è stato giudicato con rito abbreviato e che in sede di riesame,
nella quale si discuteva delle esigenze cautelari, ha prodotto la documentazione
occorrente al fine di sostenere convenientemente le proprie ragioni in quella e
poi in questa sede.

3. E’ però fondato il primo motivo.
Il Tribunale ha correlato la misura del divieto di dimora nel Comune di
Montegiorgio al fatto che ivi sono stati commessi i fatti e lì abita Buccioni
Vittorio, con il quale il Ben Moumen aveva avuto un diverbio, a seguito del quale
si era reso responsabile dei delitti di lesioni e minaccia.
Ma tale spiegazione risulta manifestamente illogica e inidonea a dare
contezza sia delle esigenze cautelari sia della concreta adeguatezza della misura
applicata.
Non viene in considerazione la violazione dell’art. 280 cod. proc. pen.,
giacché la misura trova il suo fondamento nel delitto di resistenza.
E’ rilevante invece il fatto che il provvedimento da un lato non specifichi in
che misura possa parlarsi di pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie,
cioè di altri delitti contro l’operatività delle forze dell’ordine, o di gravi delitti con
uso di mezzi di violenza personale (in particolare non fornendosi alcuna
indicazione della rilevanza a tal fine dei precedenti o dell’episodio culminato nello
scontro con il Buccioni, di cui non è chiarita la gravità), e dall’altro non chiarisca
come al delitto di resistenza possa correlarsi un concreto pericolo tale da
giustificare il divieto di dimora in un comune specifico.
Di qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Ancona per nuovo esame sul punto delle esigenze cautelari.

3

dall’omessa pronuncia immediata o nei dieci giorni, ma può valutarsi in concreto

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame sul punto delle
esigenze cautelari al Tribunale di Ancona.

Il Consigliere este ore \

Così deciso in Roma, il 27/1/2016

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