Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6277 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6277 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAFID MIMOUNE N. IL 28/02/1993
HAFID AHMED N. IL 02/04/1989
avverso la sentenza n. 12026/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

HAFID Mimoune e HAFID Hamed, tramite difensore, propongono distinti ricorsi per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata per il reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con la quale è stata loro applicata la

Deducono, con un unico ed identico motivo, la violazione della legge penale per l’omessa
applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 c.p.p..

Il ricorso è inammissibile per evidente carenza di interesse.
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, c.p.p quale condizione di ammissibilità di qualsiasi
impugnazione, deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere un effettivo pregiudizio che la
parte abbia subito con il provvedimento impugnato.
All’evidenza, siffatto interesse non è rinvenibile nel caso in esame in cui il giudice del
patteggiamento ha omesso di applicare la predetta pena accessoria conseguente ex lege dagli
artt. 29 c.p. e 445, comma 1, c.p.p.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Per questi motivi
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro 1500W,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

pena di anni quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

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